sabato 3 settembre 2011 - Aldo Maturo

Pubblico impiego: Brunetta si arrende. Nuove norme sulle visite fiscali

Dal 15 luglio, a seguito della manovra finanziaria, è cambiato il regime delle visite fiscali nelle pubbliche amministrazioni (Legge 111 del 15 luglio 2011). E’ stata annullata intanto l’assoluta obbligatorietà che penalizzava i dipendenti, gli uffici del personale e le spese connesse a tali controlli. La visita fiscale, in caso di malattia, resta obbligatoria sin dal primo giorno solo nei casi di assenza che precedono o seguono le giornate non lavorative.

Chi era abituato ad ammalarsi il sabato, il lunedì o il giorno prima o seguente una festività, dovrà prestare maggiore attenzione al suo stato di salute. Per tutte le altre ipotesi di assenza il capo ufficio dovrà valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, praticamente dovrà valutare il rapporto costi-risultati, anche nella considerazione che mai il medico fiscale modifica la prognosi e che la visita fiscale rappresenta solo una penalità per non far uscire l’ammalato in alcune ore del giorno.

Ma anche questa penitenza è stata alleviata perché il dipendente che nel corso della malattia debba allontanarsi dall’indirizzo dichiarato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche o altri “giustificati motivi” deve limitarsi ad avvisare l’amministrazione. L’inserimento della voce “giustificati motivi” aprirà le porte ad infiniti contenziosi in sede disciplinare. Il dipendente potrà assentarsi ancora, avvisando preventivamente l’amministrazione, quando l’assenza per malattia ha luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In tal caso sarà sufficiente esibire al rientro l’attestato rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Le fasce orarie di reperibilità restano quelle fissate dal D.M. n.206 del 18 dicembre 2009 e quindi tutti i giorni (compresi quelli non lavorativi e festivi) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

La nuova normativa si applica a tutto il personale del pubblico impiego, compreso quelle delle forze di polizia, carabinieri, etc. Non si fa cenno alla gestione telematica dei certificati che, almeno per il personale di diritto pubblico, dovrebbe continuare a poter essere acquisito in forma cartacea. Si ha l’impressione che il ministro Brunetta, dopo il rigore dei primi tempi, abbia capito che il regime di terrorismo fiscale che aveva instaurato contro gli assenteisti non solo non ha dato i frutti sperati ma ha comportato un inutile sperpero di pubblico denaro per i farraginosi meccanismi di controllo che aveva inventato. E gli statali, almeno per questo, ringraziano.



2 réactions


  • (---.---.---.67) 15 aprile 2012 06:01

    buon giorno , mi chiamo guido e lavoro presso il comune di olbia nella polizia locale , sono stato operato a un tumore maligno di alto grado al cervello , adesso sono uscito dall’ospedale e sono a casa per continuare le cure di chemioterapia , devo stare ad orari per le visite fiscali o è uno dei casi che sono esente da tali regole , grazie buona gioenranta

     


  • (---.---.---.188) 15 aprile 2012 12:54


    Si ha l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:

    patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    infortuni sul lavoro;
    patologie per riconosciuta causa di servizio;
    stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
    Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
    Distinti saluti
    Aldo Maturo


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