giovedì 14 luglio 2011 - Maurizio Mottola

Medicine non convenzionali: ancora senza una normativa nazionale

Le medicine non convenzionali (che andrebbero più appropriatamente definite "medicine complementari") sono ancora prive di normativa nazionale. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e singole Regioni stanno in parte sopperendo a tale mancanza con loro interventi normativi.         

Nove discipline non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia, chiropratica) furono comunque riconosciute nel maggio 2002 come "atto medico" dalla FNOMCeO che, per la parte di propria competenza, ha riempito il vuoto normativo in materia, che, invece, persiste a livello legislativo. Inoltre nel dicembre 2009 la FNOMCeO, partendo da tale storica decisione del Consiglio Nazionale del maggio 2002, ha dettato le linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali, stabilendo per sette discipline (agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia) le definizioni, i criteri di qualità della formazione, i criteri cui debbano attenersi i soggetti accreditati alla formazione e le linee guida per la Commissione Paritetica Nazionale Stato Regioni e FNOMCeO e per il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale.

Le medicine non convenzionali - prima fra tutte l'omeopatia - stanno assumendo sempre più un ruolo fondamentale nella cura e nel benessere dell'individuo. Secondo l'Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali), sono 11 milioni (18,5% della popolazione) gli italiani che optano per le medicine non convenzionali.

Studi Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) ed Ispo (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione) rilevano che il 65% della popolazione ha dimestichezza con il termine medicine non convenzionali e le conosce; poco meno del 50% le considera utili; più del 70% vorrebbe che fossero rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Attualmente il rapporto tra omeopatia ed allopatia è senza dubbio migliorato. Si è passati dal concetto di alternativo a quello di complementare e si è accettato che le due branche mediche (allopatia ed omeopatia) possono coesistere ed integrarsi vicendevolmente. Le frange estremistiche dell'omeopatia e dell'allopatia si vanno nettamente riducendo, seguendo l'esempio che proviene dai paesi europei.

In Italia, dagli anni 1990 fino alla legislatura in corso, sono state presentate varie proposte di legge di regolamentazione delle medicine non convenzionali (MNC), che, dopo anni di impegno e tantissime audizioni ed incontri, non completarono nella scorsa legislatura l'iter di approvazione in legge, per l'indizione delle elezioni politiche anticipate. In sede comunitaria è, invece, già riconosciuto il valore integrativo della medicina non convenzionale, rispetto a quella ufficiale, fermo restando la necessità di individuare percorsi formativi ad hoc ad opera della legislazione dei singoli stati membri. In Italia manca, dunque, una normativa organica al riguardo, nonostante la diffusione delle pratiche legate, ad esempio, all'omeopatia, alla fitoterapia e all'agopuntura. Si pone quindi l'esigenza di individuare un percorso formativo certo al fine di garantire la libertà di cura e la tutela della salute dei pazienti che ricorrono a tali discipline in alternativa alla medicina ufficiale.

D'altro canto l'evidence based medicine (medicina basata sull'evidenza) è contraria al riconoscimento di quei trattamenti, quallora la loro efficacia non sia supportata da evidenze scientifiche. In questo quadro vanno certamente incrementate sperimentazioni volte a verificare l'eventuale efficacia scientificamente provata di tali trattamenti, prendendo atto - a tale riguardo - che è stato già riscontrato il fondamento scientifico dell'agopuntura ai fini del trattamento della terapia del dolore.

Comunque, i vari disegni di legge all'esame della Commissione Igiene e Sanità del Senato intendono disciplinare l'esercizio - da parte di laureati nelle discipline mediche e chirurgiche, odontoiatriche e veterinarie - delle terapie e delle medicine non convenzionali, di cui - secondo un orientamento diffuso - è stata avvalorata la valenza integrativa e complementare rispetto alla medicina ufficiale; essi sono volti a prevedere il riconoscimento di tali terapie non già ai fini dell'inserimento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), bensì allo scopo di stabilire una regolamentazione per l'esercizio delle connesse attività, nella prospettiva di offrire una migliore garanzia al paziente dal punto di vista della sicurezza delle cure.

Inoltre, benché dal 2007 esista già una norma che regolamenti la professione di dottore in chiropratica, il regolamento di attuazione (che avrebbe dovuto essere emanato entro giugno 2008) a tuttora non è stato ancora varato: infatti l’art. 2 comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, legge finanziaria 2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - supplemento ordinario n. 285), così recita:

“ (…) E’ istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.”.

Infine su http://www.unaleggeperlemedicinenonconvenzionali.it/ è in corso una raccolta di firme su un progetto di legge di iniziativa popolare sulle Medicine Non Convenzionali



1 réactions


  • (---.---.---.76) 14 luglio 2011 19:06

    Per questo motivo è nato un Progetto Popolare :

    Una Legge POPOLARE Sulle Medicine Non Convenzionali

    Vuoi aiutarci ? Firma subito ! Hanno già firmato 16.900 persone.

    http://www.UnaLeggePerLeMedicineNonConvenzionali.it

     

    Grazie di cuore a tutti.

    Emanuel Celano


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