lunedì 19 agosto 2013 - Osvaldo Duilio Rossi

Decreto del Fare: obbligatoria la mediazione stragiudiziale

L’obbligo di trovare un accordo sembra un controsenso, ma chi sa usare la mediazione può risolvere i problemi e ricostruire i rapporti deteriorati da anni di litigi e da questioni di principio.

La Camera ha convertito in legge il Decreto “del Fare” il 9 agosto 2013, imponendo così ai cittadini e alle imprese, per quattro anni sperimentali, di tentare la conciliazione della lite prima di rivolgersi al tribunale.

La Mediazione Stragiudiziale Civile e Commerciale, regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, aveva incontrato forti oppositori, tanto che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e altri avevano impugnato le norme sull’obbligatorietà della mediazione, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 272/2012.

Governo, Camera e Senato hanno voluto dare invece un segnale forte, prima col D.L. 69/2013 di giugno, poi con la recente conversione in legge. L’Italia vuole insomma che gli italiani imparino a risolvere le liti usando strumenti alternativi al giudizio, per vari motivi:

  1. diminuire il carico di lavoro dei tribunali, migliorandone così le prestazioni;
  2. recuperare un senso di responsabilità della giustizia, rimessa in parte, per quanto possibile, nelle mani dei cittadini direttamente interessati;
  3. incentivare gli imprenditori nazionali e stranieri a investire in Italia, permettendo loro di confidare in una giustizia più veloce e più equa;
  4. evitare al Paese di pagare multe salate nei confronti della Ue per il mancato rispetto degli standard internazionali sull'amministrazione giudiziaria.

La Mediazione è una delle tante Risoluzioni Alternative e Appropriate delle Controversie (RAC o ADR in inglese, Alternative Dispute Resolutions), ma si contraddistingue per la possibilità, unica nel suo genere, che hanno le parti di controllare ogni fase della procedura e di decidere autonomamente la soluzione al problema.

Un mediatore ascolta le parti in lite, le fa confrontare di persona, indaga le loro necessità personali e i loro interessi, fa sfogare le loro emozioni negative, fa superare le questioni di principio, che spesso mascherano conflitti più profondi, e le aiuta a costruire una relazione basata sulla soluzione del problema, individuata col contributo di tutti i partecipanti.

La mediazione serve perciò a raggiungere risultati concreti, soddisfacenti e autodeterminati, che spesso una sentenza non garantisce. Capita infatti che una persona veda confermate le proprie ragioni in tribunale, ma poi non riesca a ottenere il dovuto dalla controparte, se questa non ha le risorse economiche con cui pagare. La mediazione va invece oltre i contributi economici e contempla prestazioni professionali, interessi estranei al petitum e logiche di baratto che i giudici non possono imporre.

Il Decreto del Fare, convertito in legge, modifica il D.Lgs. 28/2010 sulla Mediazione Stragiudiziale Civile e Commerciale, reintroducendo per quattro anni l’obbligo di tentare la mediazione delle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le parti dovranno farsi assistere dagli avvocati durante la mediazione, per munire di efficacia esecutiva l’accordo di conciliazione, che così sostituisce una sentenza.

Come funziona la procedura di mediazione:

  1. chi vuole iniziare una causa civile, deve prima contattare un Organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito del Ministero;
  2. l’Organismo organizza un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati;
  3. le parti decidono al primo incontro di proseguire la mediazione o di abbandonarla, se preferiscono andare in giudizio;
  4. le parti non devono alcun contributo all’Organismo, se decidono di interrompere la mediazione;
  5. la mediazione dura al massimo tre mesi;
  6. il mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura;
  7. la parte interessata può conferire efficacia esecutiva all’accordo di conciliazione;
  8. il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che saboti la mediazione.

Il testo del nuovo D.Lgs. 28/2010 sarà disponibile in www.iformediate.com, dopo la pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del D.L. 69/2013, insieme al resto della normativa sulle RAC. Sono già disponibili inoltre vari articoli e opuscoli che ne spiegano il funzionamento, nella sezione Ricerca e sviluppo dello stesso sito.

Ci sarebbe forse da discutere ancora sul senso dell'operazione, come molti fanno da anni: qual è il senso di rendre "obbligatorio" l'uso di uno strumento libero, informale e volontario come la mediazione?

A voi la risposta.

 

Foto: Ak Rockfeller/Flickr



5 réactions


  • (---.---.---.91) 20 agosto 2013 11:00

    Va bene parlare di mediazione ma è utile che se ne parli con correttezza.
    Quindi mi permetto di commentare il vostro articolo:
    1) non è l’accordo che è obbligatorio ma l’esperimento di mediazione ed è reso obbligatorio perchè altrimenti non sarebbe stato utilizzato
    2) Nel breve periodo di funzionamento (sino alla sentenza della Corte Costituzionale) i risultati sono stati più che soddisfacenti, anche se,proprio a causa del breve periodo non c’è stato tempo di creare una "cultura" della mediazione
    3) l’accordo raggiunto è efficace ed esecutivo immediatamente
    4) il termine "sabotare" non mi sembra pertinente...non si tratta di una guerra ma di utilizzare un istituto giuridico
    5) la mediazione ha il vantaggio di non costare niente perchè quanto pagato all’organismo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi ed inoltre l’accordo è esente dalla imposta di registro sino a 50.000 euro
    La mediazione conviene ai cittadini ed anche agli avvocati, perchè non sempre è utile ed opportuno fare una causa
    Resto a disposizione per una discussione sull’argomento.
    Enzo


    • Osvaldo Duilio Rossi Osvaldo Duilio Rossi (---.---.---.208) 20 agosto 2013 20:18

      Grazie Enzo per le precisazioni.

      Avrei dovuto scrivere "cercare" invece di "trovare". Purtroppo la fretta mi ha tratto in errore.

      Mi permetto di precisare che l’accordo raggiunto è immediatamente esecutivo solo se sottoscritto dagli avvocati delle parti, quando la mediazione è condizione di procedibilità, altrimenti deve provvedere comunque il presidente del tribunale.
      L’articolo era stato scritto prima dell’odierna pubblicazione della L. 98/2013, che ha definitivamente chiarito la questione e che è disponibile nella sezione "Normativa" di www.iformediate.com.

      Perdonami poi di avere utilizzato il verbo "sabotare" con eccessivo spirito giornalistico.

      Sulla detraibilità delle spese di mediazione dalla dichiarazione dei redditi permettimi di precisare che il Ministero della Giustizia può conferire un credito d’imposta alle parti, ma nei limiti delle disponibilità del "fondo unico giustizia".
      Lancio a proposito un appello ai lettori: qualcuno ha mai ricevuto questa comunicazione da parte del ministero?

      Resto a disposizione per ulteriori scambi di idee e chiarimenti.
      Osvaldo.


  • (---.---.---.42) 31 marzo 2014 15:21

    Alcune precisazioni sulla procedura di mediazione obbligatoria, riformata dalla L. 98/2013:

    • Ciascuna parte paga solo le spese di avvio (40,00 € oltre IVA), per partecipare al primo incontro, durante il quale il mediatore spiega come si svolge la procedura e quali vantaggi possono ottenere le parti.
    • Ciascuna parte paga le tariffe di mediazione (proporzionali al valore della lite) in due soli casi: (A) se conciliano la controversia, al termine del primo incontro o nei successivi; (B) prima di iniziare il secondo incontro.
    • Le parti convocate possono rifiutare di presentarsi al primo incontro; il verbale di mediazione ne prenderà atto e il giudice, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 5), dovrebbe condannare gli assenti al versamento del contributo unificato (art. 8, c. 4 bis), oltreché desumere argomenti di prova da tale atteggiamento.
    • Le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5. L’accordo inoltre, in tal caso, non avrebbe efficacia esecutiva immediata, dovendo invece essere omologato dal presidente del tribunale.
    • Le parti possono incardinare congiuntamente una mediazione in un territorio diverso da quello del giudice competente, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5.

    La mediazione premia chi la utilizza, per vari motivi:

    • una causa civile dura mediamente 3000 giorni, mentre una mediazione dura al massimo 90 giorni;
    • la Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business 2013, ha rilevato che una causa civile costa circa il 30% del valore del conflitto, mentre una mediazione costa circa il 4%;
    • l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di bollo e da altre tasse, oltreché dall’imposta di registro fino a 50.000 euro (D.Lgs. 28/2010, art. 17), e chi usa la mediazione ha diritto a un credito d’imposta.

  • (---.---.---.26) 24 aprile 2014 12:40

    Insomma, il mediatore fa quello che dovrebbe fare il giudice?


    • (---.---.---.191) 25 aprile 2014 00:24

      Il mediatore fa quello che sarebbe il caso che facesse il giudice, ma che a volte il giudice non può fare perché deve limitarsi ad applicare la legge...


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