venerdì 23 aprile 2021 - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica

DDL Zan: cos’è e cosa prevede?

Nelle ultime settimane, il “DDL Zan” (disegno di legge che prende il nome dal deputato Alessandro Zan, il quale ne è stato relatore alla Camera) ha creato un forte dibattito tra diversi partiti politici riversandosi successivamente su internet. La moltitudine degli articoli e delle opinioni espresse da vari personaggi pubblici ha creato confusione ed è quindi importante fare chiarezza.

 

I punti importanti del disegno legge sono:
– Considerare reato e aggravare la pena per i crimini d’odio fondati sul sesso, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, così come attualmente la legge Mancino condanna le discriminazioni di tipo razziale, etnico e religioso.
– Istituire il 17 maggio una giornata nazionale contro la omofobia, la bifobia e la transfobia.
– Stanziare 4 milioni di euro per finanziare politiche atte alla prevenzione e al contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
– Sono aggiunte misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere inserendo anche temi antidiscriminatori nel programma di educazione civica fin dalla scuola primaria.

Come in una normale democrazia, ci sono opinioni contrastanti sull’approvazione di una legge di questo tipo. In particolare, coloro non favorevoli a questa legge sono dell’opinione che i diritti siano già tutelati e che non sia necessario integrare il disegno di legge Zan dichiarando anche che questa legge sia “liberticida” e creerebbe un reato di opinione.
Sul tema, Alfredo Mantovano, consigliere alla Suprema Corte di Cassazione, sostiene: “…Sarebbe gravemente discriminatorio nei confronti delle persone omosessuali ritenere non applicabile nei confronti di chi procura loro un’offesa, una o più norme incriminatrici a causa del loro orientamento sessuale: ma nell’ordinamento non vi è nulla di tutto questo, e nessuno immagina di inserirlo. Una tutela rafforzata nei loro confronti sarebbe però egualmente discriminatoria verso le persone eterosessuali…”
Di opinione diversa è il magistrato Fabrizio Filice, il quale risponde “…Il diritto penale prevede ovviamente dei delitti comuni contro la persona e la libertà individuale che possono essere commessi anche per motivi di odio omolesbobitransfobico o di genere, ma non dispone di strumenti specifici, quali sono gli attuali articoli 604 bis e ter del codice penale in materia di odio etnico e razziale, che consentano di cogliere l’odio nel momento in cui esso trascenda la legittima espressione di un’opinione per obiettivizzarsi in una violenza ‘in atto’. In assenza di questa normativa le moltissime denunce relative alla diffusione di messaggi di odio sui social contro donne e persone lgbt, non vengono trattate per quello che sono, cioè condotte d’odio, e non ne viene svelato il reale pericolo di concretizzazione in atti violenti o discriminatori. Vengono invece iscritte come reati comuni vari, per lo più di diffamazione, nella maggior parte dei casi contro ignoti e poi, non sempre ma in molti casi, archiviate…”
Della medesima opinione è lo stesso Alessandro Zan, il quale, durante la diretta Instagram con il cantante Fedez, parlando dei due ragazzi aggrediti a Valle Aurelia perché omosessuali, ha constatato come la coppia ha riscontrato problemi nello sporgere denuncia ai carabinieri, in quanto, nella legislatura attuale ad un atto come questo non è attribuito un reato con un nome preciso (es. aggressione omotransfobica). In un’intervista rilasciata al giornale “la Repubblica”, il deputato Alessandro Zan ha anche ribadito che il “DDL Zan” è l’estensione di una legge già esistente, ossia la legge Mancino, la quale condanna i crimini d’odio per razza, etnia e religione; quindi, se ci fosse un’assenza di libertà si manifesterebbe già per via di questa. La libertà di opinione è di fatto garantita dall’articolo 21 della nostra Costituzione, tuttavia, discriminazioni, violenze ed odio nei confronti di un individuo non possono essere considerate soltanto opinioni.
Come si è arrivati ad avere bisogno di una legge del genere? Di seguito la sintesi dei risultati della Commissione Jo Cox della Camera dei Deputati dopo un’indagine durata 14 mesi (relazione finale luglio 2017) sulla discriminazione nei confronti delle persone LGBT:

 

In conclusione, è importante analizzare anche le misure di prevenzione proposte dal disegno di legge evidenziando cosa si intende per identità di genere e orientamento sessuale essendo, insieme al sesso biologico e al ruolo di genere, le dimensioni fondamentali che compongono l’identità sessuale di ciascuno. L’identità di genere può essere considerata un processo di costruzione che prende avvio dalla nascita trattandosi di un riconoscimento soggettivo di appartenere ad un genere e non all’altro. Essa non è da confondere con il sesso biologico o cromosomico (appartenenza ad una categoria biologica/genetica) e con il ruolo di genere (insieme dei comportamenti e attitudini che, in un contesto socio-culturale, sono riconosciuti come propri dei maschi e delle femmine).

L’orientamento sessuale, invece, indica l’attrazione erotico-sessuale verso un individuo dello stesso sesso, opposto o di entrambi. Data l’importanza di queste sfere dello sviluppo fin dall’età prescolare è importante avere molta cautela nel trattare questi argomenti in età infantile e bisognerebbe usufruire del supporto di esperti del settore per non trattare l’argomento con superficialità.

 

 

Tirocinanti: Calicchia Daniele e Raybaudi Massilia Lorenzo
Tutor Dott.ssa Fabiana Salucci

Bibliografia
Prof. Paolo Valerio, Professore Ordinario di Psicologia Clinica ,Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Presidente dell’ONIG, Presidente della Fondazione, Genere Identità Cultura, Direttore del Centro di Ateneo Sinapsi

Sitografia
Youtube, “Omofobia, il relatore Zan smaschera 10 fake news: ecco cosa prevede davvero la legge”, 23 Ottobre 2020.
Instagram, Fedez, Alessandro Zan; “DDL Zan”, 3 Aprile 2021.
http://documenti.camera.it/leg18/do...
http://documenti.camera.it/leg18/pd...
https://www.camera.it/application/x...
https://www.avvenire.it/attualita/p...

Foto di gagnonm1993 da Pixabay 




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