giovedì 14 novembre 2013 - Aldo Giannuli

Caso Moro, caso Falcone: ma quanti nuovi (tardivi) testimoni

Da qualche tempo, si sta infittendo il fenomeno di testi che riferiscono “novità” sul caso Moro (sul quale sono spuntati gli artificieri che affermavano essere presente Cossiga in via Fani ben prima della telefonata di Moretti; poi la guardia di Finanza che ha sostenuto che i servizi sapevano della prigione di Moro già da aprile ecc.) e, più recentemente sulla strage di Capaci i cui mandanti sarebbero stati Craxi ed Andreotti. Quale credibilità possiamo dare a questi testi? Forse conviene astrarre da singoli casi per fare una riflessione generale di metodo.

Il testimone tardivo è quello che si presenta spontaneamente - o che viene individuato dalla polizia giudiziaria - fuori tempo massimo, cioè quando il processo di sia già concluso e da parecchi anni. Si tratta del teste più difficile da valutare per qualsiasi tipo di inchiesta penale. In primo luogo per ragioni di ordine strettamente giuridico: se il processo si è concluso, le sue eventuali dichiarazioni possono dar luogo ad una nuova inchiesta solo a condizione di indicare nuovi possibili imputati o, quantomeno, nuove piste investigative rispetto al giudicato penale formato.

Questo perché, se gli imputati del processo precedente sono stati condannati, la sua deposizione non aggiunge nulla a quanto già stabilito dalla sentenza, se sono stati assolti non sono più processabili. Tuttavia, le rivelazioni del teste tardivo possono essere funzionali ad inchieste di tipo storico o giornalistico, ma questo aggiunge più problemi di quanti non ne risolva. Infatti, in sede giudiziaria, il teste risponde penalmente delle sue affermazioni ed anche delle sue eventuali reticenze, non può rifiutarsi di rispondere alle domande postegli ecc. Nel caso di inchieste extragiudiziali il teste tardivo al massimo può incorrere in una querela per calunnia - se ve ne sono gli estremi - ma non è obbligato a rispondere a nessuna domanda e non incorre nel ben più pesante reato di testimonianza falsa o reticente e questo ridimensiona il valore delle sue affermazioni. È bene chiarirlo perché spesso si tende a mettere sullo stesso piano le affermazioni di un teste sentito fuori da un giudizio e quelle contenute nelle carte processuali.

Naturalmente può darsi che un teste mai sentito dall’Autorità giudiziaria sia più veritiero e credibile di un altro che abbia deposto in dibattimento, ma, in linea di massima, si immagina che chi sia ascoltato sotto vincolo di giuramento sia più credibile di chi lo faccia in sede extra giudiziale. Questo non vuol dire che, in sede di ricostruzione storica, non si debba tener conto di quanto dica un teste extra dibattimentale, quando le sue affermazioni contrastino con quelle raccolte in sede processuale, semplicemente si rende necessaria un’attività di riscontro particolarmente accurata.

Anche perché il teste tardivo suscita per definizione scetticismo. La prima domanda che, inevitabilmente, egli si sentirà porre sarà: “Perché solo ora?”. Il teste può aver avuto molti buoni motivi per non aver parlato prima, ad esempio la paura (la ragione più comune e probabile), oppure il non volere compromettere altre persone che, magari, nel frattempo sono decedute o il cui eventuale reato sia caduto in prescrizione, oppure ragioni politiche (non voler avvantaggiare un determinato partito o non danneggiarne un altro), ecc. E, come è logico, ci sono motivi più credibili - come quelli appena indicati - ed altri meno credibili come, ad esempio “non avevo capito l’importanza di quello che avevo visto”, oppure “pensavo fosse una circostanza nota”. Una spiegazione di questo tipo potrebbe avere una sua relativa credibilità nel caso di processi di scarsa eco mediatica, ma in “casi celebri” che, hanno ricevuto una forte attenzione di giornali e televisioni, questa spiegazione convince assai poco. In ogni caso, l’onere di dimostrare la propria buona fede ricade sul dichiarante che, in qualche modo, deve giustificare il suo lungo silenzio. Il dubbio di essere di fronte ad un mitomane o un depistatore è lecito. Come anche quello di un teste, pure genuino, ma che amplifichi i suoi ricordi oltre quello che effettivamente sa.

E questo anche perché le sue successive dichiarazioni saranno tanto più difficilmente riscontrabili quanto più lontana sarà l’epoca dei fatti: a distanza di 15 o 20 anni, dove trovare un altro testimone che confermi, pure marginalmente, la deposizione tardiva? E dove trovare il particolare oggetto descritto e che chissà dove è finito? Ma è anche vero che è parimenti difficile trovare smentite per le stesse ragioni.

Questo, ovviamente, lascia le dichiarazioni tardive in un limbo nel quale non le si può dichiarare false ma neppure vere.

A complicare le cose c’è anche l’inevitabile offesa alla memoria recata dal tempo. Anzi, un teste che, a distanza di venti anni, ricordi con grande precisione troppi particolari, magari di poco conto, induce ad ulteriore scetticismo. Una quindicina di anni fa, a Roma, in un caso di terrorismo, un teste sostenne di aver riconosciuto - a distanza di dieci mesi dal fatto - l’autore della telefonata di rivendicazione per averlo incrociato all’uscita dalla cabina telefonica dalla quale, ad una certa ora, era partita quella telefonata ed aggiungeva di essere anche certo dell’ora. Il caso poi non ebbe grande seguito ed a ragion veduta: quanto è credibile un teste - per quanto fisionomista e dotato di buona memoria - che riconosce con certezza, dieci mesi dopo il fatto, uno sconosciuto accidentalmente incrociato per una manciata di secondi? Per di più ricordando perfettamente l’ora in cui questo è accaduto?

Ancora peggio se si tratta di “casi celebri” che hanno avuto ampio risalto sui mezzi di informazione: il depistatore potrebbe intenzionalmente usare una notizia marginale, uscita su un organo del tutto minore, perché questo dopo risulti come riscontro, mentre il teste genuino o il mitomane potrebbero sovrapporre cose lette o sentite ai propri ricordi, modificandoli. La memoria del teste tardivo, infatti, anche nel migliore dei casi non è una memoria “pulita”, ma necessariamente contaminata da trasmissioni televisive, libri, articoli, conversazioni ecc.

In queste condizioni non è facile stabilire quanto possa esserci di vero nelle affermazioni di un teste di questo genere. Nei casi citati sia per Moro che per Falcone, le rivelazioni riguardano essenzialmente Andreotti (in altri due casi Craxi e Cossiga) e, guarda caso, emergono solo dopo qualche mese dalla sua morte. Dunque il silenzio sarebbe stato dettato dal timore di mettersi contro un uomo potente e temibile. Verissimo, però ora l’uomo in questione non è in grado di smentire, dire la sua versione, difendersi e questo, per definizione, toglie ulteriormente credibilità al tutto.

Nel merito, peraltro, tanto le dichiarazioni di Francesco Onorato su Capaci, quanto quelle degli artificieri Vitantonio Raso e Giovanni Chirchetta, ma soprattutto del finanziere Giovanni Ladu presentano incongruenze interne allo stesso racconto che lasciano molto perplessi.

Insomma: di che stiamo parlando?



1 réactions


  • (---.---.---.227) 14 novembre 2013 18:00

    Occorre idealizzare un reato di inidoneità al senso civico e morale ed al dovere costituzionale, e colpire chiunque agisca in tal senso e con pene adeguate ( perdita della funzione civica, interdizione totale), solo così i tempi delle verità si accorciano, le clientele e le testimonianze di comodo diminuiscono sensibilmente, lo Stato può essere tale, diversamente è solo guano.


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