venerdì 25 novembre 2016 - Phastidio

FOIA all’italiana: fatta la regola, l’Anac trova le (numerose) deroghe

Egregio Titolare,

sono sempre mirabili le modalità con le quali i regolatori nazionali concretizzano le proprie intenzioni in senso opposto a quello proclamato. Il decreto c.d. Foia, “finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa”, ne è l’ennesimo esempio: emanato con l’obiettivo di trasformare l’Italia in un Paese ove “la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni”, conferma invece che qui “le regole non esistono. Esistono solo le eccezioni” (Jovanotti docet).

di Vitalba Azzollini

 

Questa conclusione è avvalorata dalla bozza delle Linee Guida su esclusioni e limiti alla trasparenza, predisposta dall’Autorità nazionale anticorruzione in conformità a quanto previsto dal decreto citato. L’Anac l’ha messa in consultazione qualche giorno fa e fino al 28 novembre “al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per l’elaborazione del documento definitivo”. Secondo quanto previsto dal regolamento AIR, al termine della consultazione saranno pubblicate sul sito web dell’Anac le osservazioni e le proposte ricevute; quindi, l’Autorità adotterà il provvedimento finale, fornendo in una relazione a parte la risposta a tutti i rilievi pertinenti formulati dagli stakeholders, in particolare se presentano elementi di difformità rispetto all’atto adottato.

Già prima del varo definitivo del provvedimento attuativo della delega Madia, e a maggior ragione dopo la sua emanazione, l’eccessiva ampiezza delle eccezioni faceva dubitare che l’ordinamento fosse “ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa”. Peraltro, se il decreto Madia avesse formulato tali eccezioni in maniera più contenuta, fissando chiari principi generali, non sarebbe stata necessaria un’appendice regolatoria – vale a dire le menzionate Linee Guida – funzionale a definirle ulteriormente: si sarebbe così evitato di moltiplicare le prescrizioni tra cui orientarsi per poter accedere alle segrete stanze della P.A. Stante comunque la scelta compiuta, si auspicava almeno che l’Anac ridimensionasse la portata delle materie riguardo alle quali la disclosure deve/può essere negata (a seconda che si tratti di eccezioni assolute o relative).

Invece, l’Autorità anti corruzione, fornendo specificazioni ed esemplificazioni volte a dettagliare eccezioni troppo genericamente formulate, al fine dichiarato di “circoscrivere” gli ambiti che ne sono oggetto, pare addirittura amplificarne l’estensione: con la minuziosa casistica fornita, “l’arbitrio che si è voluto far uscire dalla porta (limitando la discrezionalità dell’Amministrazione), finisce per rientrare dalla finestra”. Infatti, le molteplici indicazioni fornite dall’Anac, unitamente al richiamo a una vasta serie di riferimenti normativi e di diversi orientamenti giurisprudenziali, potranno fornire a solerti funzionari poco inclini alla trasparenza molteplici appigli cui aggrapparsi per produrre dinieghi burocraticamente motivati dall’astratta ricorrenza di una delle fattispecie esposte nelle Linee Guida. In altri termini, queste ultime, più che come fonte di indicazioni su specifiche normative di settore relative ad ambiti da tutelare, potranno essere utilizzate come miniera di alibi per ricondurre molte domande di accesso sotto l’ampio ventaglio delle ipotesi di esclusione ivi delineate.

Del resto, l’impostazione stessa del decreto Foia lasciava supporre che questo fosse l’esito voluto. Infatti, il provvedimento non demanda alle amministrazioni il compito di valutare comparativamente di volta in volta se l’interesse alla disclosure risulti prevalente rispetto ad altri interessi tutelati dall’ordinamento, come accade quando il legislatore reputa di pari livello tutti gli interessi coinvolti: al contrario, il Foia dispone che la trasparenza venga comunque sempre sacrificata qualora pregiudichi uno degli ambiti contemplati dal decreto. La P.A. non ha cioè il compito di verificare, per ogni istanza di accesso, se la necessità di fare trasparenza sia più importante rispetto a considerazioni di tipo diverso: invece, basta che uno dei numerosi e ampi settori elencati possa risultare in concreto scalfito dall’istanza di far luce su profili di rilevanza collettiva e la disclosure deve cedere il passo in ogni caso. Appare evidente il paradosso: nonostante la trasparenza sia un valore giuridicamente rilevante – assurta a principio connotante l’attività della P.A. con la recente riforma costituzionale – il decreto a essa intitolato opera secondo un meccanismo preordinato a limitarla.

Ci si sarebbe augurati che in qualche piega delle Linee Guida, pervicacemente volte a prevedere una disclosure in negativo mediante molteplici ipotesi di diniego, si accennasse in positivo almeno all’opportunità di accogliere richieste inerenti alle modalità di impiego dei fondi dei contribuenti, considerato che uno degli scopi del Foia è quello “di favorire forme diffuse di controllo (…) sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Invece, la formulazione delle variegate ipotesi sottratte alla disclosure potrebbe consentire di ricomprendervi, alla bisogna, anche domande relative all’uso dei denari che il fisco drena in abbondanza. Non mancano poi passaggi nei quali l’Anac sembra quasi consigliare ai destinatari di richieste di accesso di reputare off limits aree determinate.

Un esempio per tutti: con riguardo alle richieste inerenti alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, ambito di ampiezza smisurata stante la formulazione che se ne è data, l’Anac mette in guardia le amministrazioni – autorità di vigilanza in primis – circa gli “effetti di contagio” e le “ripercussioni rilevanti” eventualmente derivanti dalla divulgazione di informazioni in materia di banche, assicurazioni e affini. Appare palese che tali suggerimenti mirati indurranno ogni pubblico funzionario a negare qualsiasi tipo di disclosure su un ambito così delicato, come pure su altri trattati parimenti, al fine di evitare eventuali sfracelli. Peraltro, il funzionario suddetto sa di certo che rischia molto meno per un diniego scarsamente motivato che per la violazione di ipotesi di segreto/riservatezza, sanzionate in modo più severo.

Cosa aggiungere, egregio Titolare, se non la domanda usuale: la riforma epocale – come tutte le altre di questo governo – del Foia italiano è davvero tale? O i vetri della “casa di cristallo” resteranno oscurati indefinitamente?




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