Dispositivo dell’art. 605 Codice penale Chiunque
priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a
otto anni.
1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.