pv21 (---.---.---.229) 13 novembre 2016 19:31

INSIPIENZA & Vacuità >

Da una fonte autorizzata (GIUDICE) viene chiarito che il quesito referendario proposto, pur nella sua estensione e complessità, “non lede” il diritto di voto del cittadino.

Forse perché un tratto qualificante del “diritto di voto” è anche l’assoluta libertà di decisione concessa dall’assenza di un quorum minimo di validità. Ossia il “DIRITTO” di poter lasciare siffatta onerosa “incombenza” (decidere e andare a votare) perfino al solo 10% del corpo elettorale.

Non solo.


SI AFFERMA inoltre che, per concretizzare tale “diritto” di voto, il cittadino non avrà alcun problema a “sintetizzare” (con un Si o un No) la sua “valutazione complessiva” delle molteplici e diversificate parti che compongono tale riforma. Tenuto altresì conto del fatto che una qualsiasi “parcellizzazione” dei quesiti elencati farebbe mancare (e snaturare) la valenza “oppositiva” di un referendum sulla Costituzione.


A mo’ d’esempio pratico.

La modifica del sistema bicamerale è un tema del tutto distinto e avulso dalle modalità di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Stando a detta tesi, nel caso di valutazione non omogenea, il cittadino dovrebbe “graduare” l’importanza che annette a ciascuna delle due proposte e dare quindi parere favorevole o contrario all’intera riforma. (Nota: come se si trattasse del televoto relativo alla finale di un festival canoro o di un concorso di bellezza).


Un dato è certo.

APPROCCIARE una questione di così grande portata e rilevanza politica solo con la logica e i canoni procedurali di una normale controversia da tribunale rischia di debordare nell’insipienza e nella vacuità.

Sempre che non siano utile veicolo di Riflessi e Riflessioni atte a orientare


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