Parlar chiaro >
Per cogliere il nocciolo del dibattito sul reintegro (art.18) basta riflettere sugli effetti pratici che ne conseguono. Da ricordare che il licenziamento è l’atto voluto e deciso dal datore di lavoro con cui risolve in modo definitivo il rapporto con il dipendente.
Secondo la vigente normativa, in caso di ricorso, il DATORE di lavoro è chiamato a “convincere” il Giudice della sussistenza di fondate e gravi ragioni che giustificano sia il provvedimento comminato, sia l’impraticabilità di un eventuale reintegro.
Veniamo alla formula caldeggiata da RENZI. I CASI di possibile ricorso si riducono a due. Non solo.
Sarà l’EX DIPENDENTE a dover “convincere” il Giudice di essere vittima di un atto “discriminatorio” oppure di un provvedimento disciplinare immotivato e/o spropositato.
In pratica è un ribaltamento di ruoli e posizioni.
E’ la parte soccombente (la più debole) che, per avvalersi del reintegro, è tenuta a dimostrare di essere bersaglio di un “sopruso”. DIFFICILE altresì pensare che il Giudice si faccia promotore di un’indagine mirata ad accertare fino in fondo la realtà dei fatti.
Questa è la sostanziale “distanza” che separa le due versioni. Altro che simbolo ideologico, conservatorismo, miopia, memoria senza speranza, ecc..
Il tempo non cancella le Voci dentro l’Eclissi esempio di coerenza, responsabilità …
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