giovedì 16 aprile 2020 - Phastidio

Trasparenza vittima del virus? Ma il FOIA è nato già debole e malato

In epoca di Covid-19 la trasparenza è un bene oltremodo importante. David Kayespecial rapporteur dell’ONU sulla libertà di espressione, ha esortato «i governi a (…) garantire che tutti gli individui, in particolare i giornalisti, abbiano accesso alle informazioni». 

di Vitalba Azzollini

E la commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, ha evidenziato che la pandemia non può essere una scusa per limitare «l’accesso delle persone alle informazioni». Eppure, sin dall’inizio dello stato di emergenza da Coronavirus, è stata palese la mancanza di trasparenza nelle scelte dei decisori nazionali: in primis il Presidente del Consiglio, cui due decreti-legge (n. 6/2020 e n. 19/2020) hanno consecutivamente conferito poteri molto ampi.

Nelle scorse settimane si è spiegato come provvedimenti restrittivi di libertà fondamentali determinino l’esigenza che siano rese pubbliche, quindi conoscibili, le valutazioni tecnico-scientifiche su cui sono fondati. La trasparenza su elementi precisi serve a scienziati, economisti, statistici per capire l’evolversi dell’epidemia; ma pure a giuristi per analizzare adeguatezza, necessità, proporzionalità delle misure adottate, principi da rispettare specie quando si comprimono diritti. Si è anche detto che, se il Presidente del Consiglio non vincola le proprie scelte a condizioni precise e rese preventivamente note in piena trasparenza, ciò significa che assume decisioni opache, pertanto insindacabili dagli interessati.

Dunque, soprattutto in situazioni qual è quella in corso, dal decisore si pretenderebbe trasparenza “proattiva” – cioè dati, documenti e informazioni forniti pubblicamente senza necessità di apposita richiesta – per rendere accountable le scelte che incidono sulla vita delle persone. In assenza di trasparenza proattiva, si vorrebbe almeno trasparenza “reattiva”, cioè in risposta a istanze avanzate dagli interessati ai sensi del decreto cosiddetto Foia (d.lgs. 33/2013), che consente a chiunque di accedere agli “interna corporis” delle pubbliche amministrazioni.

Invece, a causa dell’emergenza in atto, il governo ha disposto, prima fino al 15 aprile (decreto Cura Italia), poi fino al 15 maggio 2020 (decreto Liquidità), in via generale, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, quindi pure in materia di accesso ex Foia. Sono ammessi solo quelli che le P.A. reputino «urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».

In base a quali criteri è valutabile l’urgenza? Nessuno può dirlo ex ante, poiché tutto è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni. Domande avanzate finora ai sensi del Foia hanno ricevuto risposte diverse, dato che non si ha «contezza precisa di quali temi possano essere definiti “indifferibili e urgenti”: è possibile ricevere risposta se si richiedono dati sull’emergenza Covid-19? L’accesso alle informazioni in ambito sanitario è garantito?». Dunque, non è certo che «richieste di accesso di chi oggi voglia conoscere scelte e operato delle amministrazioni direttamente coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria vengano evase».

Peraltro le istruttorie Foia, specie in caso di diniego di trasparenza, sono particolarmente onerose a causa di adempimenti connessi e conseguenti – come spiegato da Luigi Oliveri in termini di “burocrazia” da “ipernormazione” – quindi potrebbero non risultare compatibili con le attuali modalità di lavoro “smart”.

Tuttavia, pure ammettendo che eventuali istanze di trasparenza ex Foia inerenti alla gestione dell’emergenza siano considerate “urgenti” e vengano comunque istruite, gli istanti cosa potranno aspettarsi? È bene porsi la domanda, perché il Foia è una normativa sulla trasparenza che si fonda sulle eccezioni alla trasparenza: un vero e proprio paradossoChi scrive lo afferma sin dal proprio primo commento alla bozza della disciplina Foia (commento incorporato in buona parte nel parere che il Consiglio di Stato rese su tale bozza); e da ultimo lo ha esposto nel capitolo sulla “trasparenza” in un recente libro a cura dell’Istituto Bruno Leoni.

Le eccezioni del decreto Foia sono rafforzate dalle Linee Guida dell’Anac nonostante nelle premesse di queste ultime si affermi che l’accessibilità è «la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni (…) rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente», il diritto alla conoscenza pare non un’agevole via, ma un percorso a ostacoli verso una trasparenza che è un vicolo impervio. In altre parole, il Foia esiste sulla carta, ma può essere aggirato, anche se qualcuno si risente quando chi scrive lo ribadisce (minuto 12:30 circa).

Ai sensi del Foia e delle Linee Guida, quali eccezioni potrebbero eventualmente essere addotte a chi pretendesse trasparenza circa l’attuale situazione? Innanzitutto, su documenti, dati e informazioni attinenti all’emergenza potrebbe essere apposto il “segreto di Stato” da parte del Presidente del Consiglio, cui il relativo potere è attribuito in via esclusiva (ed egli è pure titolare di poteri molto ampi conferitigli da altre fonti, come detto).

Il segreto di Stato rientra tra le eccezioni “assolute” previste dal Foia, cioè quelle che in nessun caso possono essere superate dal diritto alla conoscenza. Ma anche qualora non si arrivasse a tale tipo di secretazione, la P.A. destinataria della richiesta Foia potrebbe opporre eccezioni “relative”, valutando l’esistenza di qualche «pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati». Ad esempio l’amministrazione, secondo l’interpretazione data dall’Anac alle eccezioni, potrebbe rifiutare trasparenza su quanto riguarda il Covid-19 se reputasse che essa mette a rischio «l’incolumità, con riferimento alla integrità (…) psichica, delle persone».

Un’altra eccezione sarebbe rinvenibile nel fatto che, avendo lo Stato posto in campo azioni di contrasto al diffondersi del contagio anche mediante forze dell’ordine, la trasparenza su certe informazioni potrebbe nuocere all’efficacia delle relative strategie operative. Inoltre, in caso di accesso teso ad «acquisire elementi conoscitivi» che attengono a «funzioni di competenza delle pubbliche amministrazioni», la trasparenza potrebbe essere posticipata per «l’esigenza di non compromettere la decisione finale», cioè per evitare pregiudizio al regolare svolgimento procedurale, soprattutto quando «esigenze di riservatezza dei dati (…) ne sconsigliano la diffusione».

Ancora, partecipanti a gruppi e comitati di esperti a supporto di organi istituzionali sono normalmente vincolati a impegni di riservatezza: così è da ritenersi sia pure per il Comitato tecnico scientifico che coadiuva il governo nella gestione dell’emergenza, i cui componenti non sono nemmeno noti. Di conseguenza, può reputarsi che – almeno al momento – non ne sarebbero divulgati trasparentemente i verbali di riunioni o altri documenti e informazioni.

Dunque, in bocca al lupo a chi fa istanze Foia, ai tempi del Covid-19 e non soltanto. Ci si augura che, in caso di diniego, chi oggi pretende trasparenza abbia l’onestà mentale di riconoscere che è la normativa Foia a consentire margini di opacità a governanti passati, presenti e futuri. Peccato che, ai tempi del Covid-19 e non soltanto, la trasparenza così come l’onestà mentale sia merce rara.

Foto di AnotherLeaf da Pixabay 




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