lunedì 23 luglio 2012 - Aldo Maturo

Sos animali investiti. Multe salate per chi li abbandona

Sono circa 200.000 i cani che vivono nei rifugi in Italia, cui si aggiungono altri 400.000 in strada. I gatti senza famiglia sono invece circa 2.600.000. Facile immaginare che sia alta la probabilità di trovarne qualcuno che ci attraversa la strada all’improvviso, specie d’estate quando il fenomeno dell’abbandono raggiunge il massimo della cattiveria.

L’art.189 del codice della strada ha previsto al comma 9 bis che

“L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.”

Il Ministero dell’Interno ha invitato tutte le forze di polizia che operano su strada ad attivarsi in caso di omissione di soccorso specificando che, fermo restando l’obbligo di soccorso per tutti gli animali investiti, per animali “d’affezione,da reddito e protetti” indicati dal comma 9 bis del codice della strada si intendono i cani, i gatti, le tartarughe e altri rettili.

In caso di omissione di soccorso il verbale per l’automobilista è di un minimo di € 389 e, come abbiamo visto, è punito anche il passeggero dell’auto che per complicità non ottemperi all’obbligo di soccorso (da € 78 a € 311). Ma al di là della sanzione amministrativa scatta anche il procedimento penale perché la Cassazione con la sentenza 29543 del 22.7.2011 ha stabilito che l'automobilista che avendo investito accidentalmente un animale domestico ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all'animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere di reato. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa de qua ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale.

Particolarmente laboriosa è la scelta di attivazione dei soccorsi per un animale perché si può essere rimpallati da un centralino all’altro. Si consiglia comunque di chiamare il 112(Carabinieri), il 113 (Polizia) il 1515 (Corpo Forestale dello Stato).

Ove sia stato investito un animale selvatico va chiamata la Polizia Provinciale competente per territorio o il Corpo Forestale dello Stato (1515).

Si ricorda che i cani dovrebbero essere dotati di medaglietta o tatuaggio nell’orecchio destro che consente di risalire al proprietario. Se ha il microchip, questo potrà essere rilevato solo dalla Polizia Veterinaria con apposito apparecchietto.

Al di là dell’investimento, chi dovesse comunque ritrovare un cane abbandonato ed è impossibilitato a risalire al proprietario, deve denunziare il ritrovamento ad una forza di Polizia. Il cane, unitamente al verbale di ritrovamento, sarà consegnato al canile del comune dove è stato ritrovato l’animale. Attenti, perché se la consegna non è accompagnata da denunzia di ritrovamento, si diventa automaticamente proprietari del cane con obbligo di pagare le spese sanitarie e di mantenimento. Analoga procedura va seguita per i gatti, la cui posizione è più impegnativa perché i gatti non hanno medagliette o segni di riconoscimento.

Ricordarsi che l'abbandono di animali costituisce reato punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda fino a 10.000 euro.




Lasciare un commento