giovedì 30 agosto 2018 - Phastidio

Naspi, Inps e centri per l’impiego come “Chi l’ha visto?”. Reperire gli irreperibili

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

mentre si favoleggia di una riforma della pubblica amministrazione ispirata (niente meno) che alla “concretezza” e alla valutazione sulla base di obiettivi “sfidanti” (nessun “governo del cambiamento” riesce a superare il lessico vano alla Brunetta), forse per giungere a concrete modalità di buona gestione basterebbe applicare il semplicissimo senso comune.

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Per esempio, caro Titolare, si potrebbe evitare di pretendere di reperire gli irreperibili. Come dice, Titolare? Sembra assurdo già solo dirlo che possa esservi la previsione di reperire qualcuno che non sia reperibile?

Andiamo con ordine ed al merito della questione specifica. Come Ella sa, chi perde il lavoro può presentare la domanda di Naspi, la nuova “indennità di disoccupazione”.

Il Jobs Act (per la precisione l’articolo 21, comma 1, del d.lgs 150/2015) saggiamente ed a scopo di semplificazione stabilisce che la domanda di Naspi, presentata all’Inps, “equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”. Fermiamoci un attimo: la “dichiarazione di immediata disponibilità” è quel dato amministrativo necessario per l’attribuzione ad una persona dello status di “disoccupato”. Infatti, sempre il Jobs Act (articolo 19, comma 1, d.lgs 150/2015) dispone che sono considerati disoccupati i lavoratori che oltre ad essere “privi di impiego” dichiarino anche la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Tale dichiarazione deve essere rilasciata ai centri per l’impiego; ma, come visto sopra, chi presenta domanda di Naspi all’Inps automaticamente è come se rilasciasse anche la dichiarazione di immediata disponibilità.

Però, la domanda di Naspi con valore di dichiarazione di immediata disponibilità (Did) non basta. Infatti, il lavoratore deve contattare i centri per l’impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato, che fa scattare la “condizionalità”: infatti, il patto prescrive le modalità con le quali il disoccupato si impegna a cercare lavoro; laddove non rispetti gli impegni, scattano progressive sanzioni che vanno dalla decurtazione di un quarto della mensilità Naspi, per passare alla decurtazione di un’intera mensilità fino eventualmente alla decadenza dalla Naspi stessa.

Non sempre, però, i lavoratori si ricordano di contattare i centri per l’impiego entro i 15 giorni previsti dalla norma. In questo caso, i centri per l’impiego debbono convocare il lavoratore “renitente” entro il termine di 90 giorni dalla disoccupazione. Qui, caro Titolare, arriviamo all’arcano. Pare evidente che per convocare qualcuno, debbano essere noti la sua residenza o il suo domicilio: altrimenti è dura.

Si dà il caso, tuttavia, che i sistemi di cooperazione applicativa, cioè gli strumenti telematici che trasmettono i dati della domanda Naspi dall’Inps ai servizi informativi gestiti dalle regioni ed utilizzati dai centri per l’impiego, non sempre trasmettono i dati essenziali per poter effettuare le convocazioni. Non sempre, dunque, transitano la residenza o il domicilio. Peraltro, altri strumenti di contatto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, come il cellulare o la mail, nel modello SR163 dell’Inps sono solo facoltativi: il disoccupato può, dunque, non compilarli.

Comprenderà, caro Titolare, che a questo punto per il centro per l’impiego l’impresa della convocazione senza una residenza, senza un domicilio, senza un telefono, senza una mail, diviene particolarmente ardua.

Ma, secondo l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, non bisogna avere paura e, come visto prima, è possibile reperire anche gli irreperibili. Come? Lo spiega la nota del 30 luglio 2018, n. 9616. Specifica la nota, che l’Anpal

«Ritiene che i Centri per l’impiego possano procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online»

Poniamo, dunque, che effettivamente il lavoratore senza fissa dimora abbia comunicato il domicilio. A questo punto, il centro per l’impiego dovrà convocarlo formalmente. Allo scopo, non essendo obbligatorio indicare né mail né telefono (almeno per un contatto sms), dovrà utilizzare il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno, pur sapendo che, trattandosi di un senza fissa dimora, le probabilità della ricezione della raccomandata sono minime. Insomma, si affrontano costi vani, sia finanziari (la spesa per la raccomandata, cartacea…), sia organizzativi: il lavoro di scavare buche e poi riempirle, consistente nel mandare una convocazione cartacea a chi non ha fissa dimora e l’attesa della compiuta giacenza, per poi avviare il procedimento di decurtazione, che richiederebbe la comunicazione dell’avvio del procedimento stesso, che a sua volta dovrà essere effettuata con raccomandata molto probabilmente destinata a non essere mai ricevuta e così via.

Più paradossale il caso della persona irreperibile. Anche in questa situazione, l’Anpal informa che l’irreperibile è comunque tenuto a dichiarare nella domanda di Naspi o con la Did online il proprio domicilio. C’è ovviamente da fidarsi molto dell’animo umano e farsi vincere dalla convinzione che un “irreperibile” improvvisamente intenda farsi reperire, indicando nella domanda un domicilio (sperando che il dato passi poi nei sistemi informativi dei centri per l’impiego). Tenga presente, caro Titolare, che ovviamente nessun sistema informativo può verificare che il domicilio indicato in un campo dati di un modulo internet o di un modulo cartaceo, sia reale e che la persona che la indichi effettivamente poi sia appunto reperibile in quel luogo. L’irreperibile quindi, ben potrebbe inserire nella Did online o nella domanda Naspi un domicilio fittizio, per mandare avanti la procedura e percepire l’indennità; ma poi, non essere mai, appunto, raggiunto – in quanto irreperibile – da nessuna convocazione, né per sms, né via mail, né tanto meno per raccomandata.

L’Anpal spiega che “nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità”. Ma il patto di servizio si può sottoscrivere solo dopo che il centro per l’impiego abbia reperito l’irreperibile: però, se questo è irreperibile, come può essere reperito? Mistero.

È evidente che secondo l’Anpal i centri per l’impiego, come noto ampiamente criticati perché intermediano poco e svolgono troppa attività amministrativa invece di cercare lavoro ai disoccupati, dovrebbero trasformarsi in agenzie investigative per reperire gli irreperibili.

Perché, attenzione Titolare, non è che in realtà esista una “dichiarazione di irreperibilità”, né basta la mancata conoscenza di una residenza o di un domicilio. La condizione di irreperibilità si ha quando il soggetto che deve effettuare una notificazione ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma abbia anche svolto ricerche e indagini suggerite dall’ordinaria diligenza, come impone la costante giurisprudenza della Cassazione.

Il centro per l’impiego, quindi, prima dovrebbe provare a contattare l’irreperibile con la raccomandata. Non bastando la compiuta giacenza, dovrebbe cercare di approfondire le indagini: per esempio, contattando il (precedente) datore di lavoro, per farsi dare informazioni sull’ultimo domicilio conosciuto e provare ad effettuare in quella sede un’altra notifica. Solo dopo aver dimostrato di aver cercato e cercato e cercato ancora, allora potrebbe chiudere la questione con la notificazione mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile (e giù ancora spese per raccomandate e tempo da dedicare alle pratiche amministrative invece che all’incontro domanda-offerta).

Ora, caro Titolare, andando alla concretezza, non le sembra leggermente kafkiano tutto ciò?

Un atto di concretezza banalissimo, visto che correttamente la legge intende condizionare la percezione della Naspi a comportamenti che inequivocabilmente indichino la volontà del disoccupato di ricollocarsi, potrebbe consistere nell’imporre a chi richiede la Naspi: a) di aprirsi una casella di posta elettronica certificata, come strumento unico mediante il quale ricevere qualsiasi comunicazione da Inps e centri per l’impiego, con pieno valore di prova della ricezione ai fini delle varie notifiche; b) qualora ciò lo si ritenga troppo oneroso (nonostante i provider mettano a disposizione la pec a canoni annui di pochissimi euro), prevedere l’obbligo di inserire nelle domande di Naspi nelle Did on line una mail anche non certificata, con la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il lavoratore costituisce con quella mail un domicilio digitale con pieno valore ai fini di qualsiasi notificazione.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che si tratterebbe di una forzatura e di un volo in avanti, visto che tutto questo dovrebbe essere gestito dal mitologico “pin unico” o dall’altrettanto magico Spid. Peccato, però, che il tutto sia ancora un flop abbastanza clamoroso.

Allora, la “concretezza” dovrebbe suggerire di risolvere il problemi con quagli strumenti concreti che intanto sono a disposizione, rinviando i sogni a quando saranno realizzabili e rinunciando a note interpretative che ambiscono a trovare la pietra filosofale.

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Quindi, riepilogando: l’Inps eroga la Naspi, immagino accreditando un conto corrente bancario o postale. Il Centro per l’impiego tenta di riattivare il disoccupato ma potrebbe pure non reperirlo, non disponendo di indirizzo digitale quale una mail, PEC oppure ordinaria, e se il beneficiario avesse indicato nel form online di dichiarazione di disponibilità un indirizzo “fisico” errato. Il beneficiario percepisce il sussidio di disoccupazione ma non può essere “riattivato”. Non è lo spread tra titoli di stato la nostra maggiore vulnerabilità, ma quello che abbiamo nella scatola cranica e che ci porta a partorire norme di questo tipo. (MS)




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