venerdì 27 novembre 2015 - Osvaldo Duilio Rossi

Mediazione: spese e formazione per il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato del 17.11.2015 dichiara definitivamente legittime le spese di avvio della procedura di mediazione civile e commerciale e ribadisce i criteri di aggiornamento professionale stabiliti dal D.M. 180/2010.
 

Il problema di base

L'UNCC aveva proposto il ricorso 11235/2010 affinché il TAR Lazio annullasse il D.M. 180/2010, che disciplina i criteri di composizione delle indennità dovute per lo svolgimento delle procedure di mediazione civile e commerciale stragiudiziale oltreché i requisiti di formazione dei mediatori civili e commerciali stragiudiziali.

Il TAR Lazio, il 23.01.2015, aveva dichiarato il ricorso in parte improcedibile, ma lo aveva accolto limitatamente, annullando gli artt. 16 (cc. 2 e 9, sul pagamento delle spese di avvio e svolgimento della procedura) e 4 (c. 3, lett. b, sui requisiti di formazione e aggiornamento dei mediatori).

Il Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo Economico avevano proposto appello al Consiglio di Stato, che, con ordinanza 21.04.2015, sospendeva l'esecutività della sentenza del TAR, chiarendo la distinzione tra "spese di avvio" della procedura e "indennità di mediazione", considerando le prime comunque dovute.

Restavano allora dubbi i criteri di formazione e di aggiornamento professionale, soprattutto per gli avvocati, considerati "mediatori di diritto", per i quali il CNF aveva previsto (Circ. 6-C/2014) corsi ridotti e organizzati dagli ordini professionali, anziché dagli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia ex D.M. 180/2010.

La sentenza del 17.11.2015

La sentenza 17.11.2015 del Consiglio di Stato, invece, ha respinto il ricorso dell'UNCC, confermando l'efficacia degli artt. 4 e 16 del D.M. 180/2010.

Le spese di avvio (€ 40,00 per liti di valore basso/medio oppure € 80,00 per quelle di valore elevato) e le spese vive (come quelle di spedizione delle raccomandate), dunque, sono sempre dovute perché estranee al compenso per lo svolgimento della mediazione in sé: il costo di esercizio, dunque, deve ricadere sull'utenza finale del servizio di mediazione, anziché sulla collettività o sugli organismi fornitori.

Le caratteristiche di formazione professionale rimangono quelle prescritte dal Ministero della Giustizia: un corso abilitante della durata di almeno 50 ore, oltre un corso di aggiornamento biennale di 18 ore perché, secondo il Consiglio di Stato, «va esclusa ogni opzione normativa o ermeneutica che possa anche solo dare l’apparenza di un ridimensionamento delle esigenze» di qualificazione professionale, come previsto anche dalla direttiva 2008/52/CE (art. 4, par. 2).




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