mercoledì 4 febbraio 2015 - Phastidio

Me lo ha detto mon cousin. Sulla distinzione tra evasione e frode fiscale

Si avvicina il 20 febbraio, data in cui il governo dovrà tentare di sistemare il non lieve casino creato a fine anno sulla normativa relativa ad evasione e frode fiscale ed auspicabilmente anche la demolizione del regime dei minimi. In realtà pare sia tutto calcolato: si combinano enormi guai e poi ci si mette una pezza, in modo da farsi acclamare come nuovi dei ex machina dai nostri arcigni media. Quello che tuttavia preoccupa è il persistente conflitto tra il premier ed i suoi uomini (e donne) di punta e la logica, o meglio l’oggetto del contendere.

Dopo il trionfo quirinalizio, oggi Matteo Renzi torna sulla ormai celebre franchigia del 3% dell’utile d’impresa per l’applicazione delle sanzioni penali fiscali. Ricordate, vero? Il provvedimento era stato congelato dal governo dopo il sospetto che potesse in qualche modo agevolare Silvio Berlusconi, condannato per frode fiscale. Ebbene, per tutto il tempo in cui leggerete questo post, scordatevi dell’esistenza di Berlusconi e focalizzatevi sul senso di quel provvedimento, così come derivante dalle dichiarazioni di esponenti dell’esecutivo. La logica originaria (e condivisibile) della misura era: si alla depenalizzazione per condotte non fraudolente, quindi non finalizzate al consapevole occultamento di materia imponibile.

Invece, nella definizione della norma, che mette mano al dlgs 74/2000, si è finito con l’inserire la non sanzionabilità anche per fattispecie di frode fiscale. Questo è il cuore della questione, Berlusconi o no. Il punto è che esponenti apicali del governo, nei commenti successivi al congelamento della norma, hanno ribadito la discriminante tra frode ed evasione da interpretazione delle norme, ma su questa premessa non hanno ritenuto di dire “si, abbiamo sbagliato nell’inserire nella franchigia del 3% dell’utile aziendale anche le fattispecie di frode fiscale. Scusate”.

Non c’è arrivato Graziano Delrio, non c’è arrivato Pier Carlo Padoan.

E non ci arriva manco Renzi, a giudicare da questo commento:

«Sulla norma del 3% stiamo valutando, verificando, vedremo se cambiarla e come. Il senso è che se fai il furbo e ti becco ti stango, ti faccio pagare il doppio ma non diamo corso al processo penale se c’è buona fede. Berlusconi non c’entra niente ma bisogna dividere tra gli evasori e chi fa errori in buona fede». Così il premier Matteo Renzi, a Rtl, difende la norma della delega fiscale che tornerà in consiglio dei ministri il 20 febbraio dopo le polemiche (Ansa, 2 febbraio 2015)

Se l’avesse capita, infatti, direbbe: “Abbiamo sbagliato nel cdm della vigilia di Natale, tentando di introdurre una confortevole franchigia sulla frode fiscale, per giunta senza tetto assoluto”. Abbiamo ancora 18 giorni per permettere al premier di comprendere la differenza tra errore da interpretazione della norma fiscale e frode fiscale, confidiamo che qualcuno riesca ad erudirlo. Nel frattempo, vi segnaliamo che il ministro Maria Elena Boschi ha scoperto come funziona presso i nostri vicini d’Oltralpe:

«La norma inserita nel decreto fiscale non è a favore di Berlusconi, ma riguarda tutti. Come ha detto Renzi, il 20 febbraio riaffronteremo il tema. Ma che non sia una norma per Berlusconi lo dimostra il fatto che in Francia hanno una norma uguale, con una soglia più alta, non del 3% ma del 10% di non punibilità dell’evasione fiscale ai fini penali». Così il ministro Maria Elena Boschi, in un’intervista a l’Arena. «Non credo si possa fare o non fare una norma che riguarda 60 milioni di italiani perché riguarda anche Berlusconi» (Ansa, 1 febbraio 2015)

Ohibò, a noi invece sorge il dubbio che neppure Boschi abbia chiara la distinzione tra evasione e frode fiscale. Ma concentriamoci sulla frode fiscale e sulla sua repressione in Francia, quindi, disciplinata dall’articolo 1741 del Code général des impôts, così come modificato dalla legge 2013-1117 del 6 dicembre 2013, art.9. Vi forniamo la definizione della fattispecie del reato di frode fiscale, enfasi nostre:

“Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

Dunque, la pena è di 5 anni di reclusione, elevabili a 7 in determinati casi, ed una ammenda di mezzo milione di euro che possono diventare due milioni. Se leggete anche distrattamente il testo, potete agevolmente verificare cosa è frode fiscale, secondo la legge francese, ed il buonsenso. Speriamo che ciò possa aiutare Renzi & c., quando riscriveranno il testo.

Ma veniamo al punto evocato dalla Boschi, il caso di non punibilità per “modica quantità”. Che in Francia si declina così:

«Tuttavia, questa disposizione non è applicabile, in caso di dissimulazione [cioè di occultamento di materia imponibile, ndPh.], se non quando quest’ultima eccede il decimo della somma imponibile o la somma di 153 euro»

Interessante. C’è una soglia percentuale ed una assoluta, che nel testo segue la prima. Secondo voi, questo posizionamento (prima la percentuale, il 10%, poi la somma, 153 euro) è stato messo a caso oppure indica che la soglia monetaria assoluta è il limite superiore? In altri termini, se un contribuente francese con imponibile di un milione di euro occulta 100.000 euro al fisco, non viene punito, secondo la lettura boschiana della legge francese? Uhm, uhm, uhm.

Restiamo quindi in fiduciosa attesa che il cousin del ministro Boschi le spieghi come si applicano le soglie, e che senso logico ha far precedere quella percentuale a quella monetaria assoluta. Al 20 febbraio c’è ancora tempo.

P.S. Precisazione superflua ma non troppo, in un paese (il nostro) in cui vengono allevate torme di scalatori di pareti di cristallo. Da noi si vorrebbe depenalizzare la frode fiscale entro il limite del 3% dell’utile lordo (cioè imponibile) aziendale. La disposizione francese è relativa a condotte fraudolente riferite a occultamento di singole voci di materia imponibile. Riuscite a cogliere la assai poco sottile differenza? Quello che sta mandando al macero il nostro paese è l’eccesso di ésprit florentin, ben anteriore al fatto che a Palazzo Chigi vi fosse un fiorentino.




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