mercoledì 1 agosto 2018 - Daniel Monni

L’ergastolo ostativo, Sisifo e il mito della collaborazione

“Vedo quell’uomo ridiscendere con passo pesante, ma uguale, verso il tormento, del quale non conoscerà la fine. Quest’ora, che è come un respiro, e che ricorre con la stessa sicurezza della sua sciagura, quest’ora è quella della coscienza. In ciascun istante, durante il quale egli lascia la cima e si immerge a poco a poco nelle spelonche degli dei, egli è superiore al proprio destino. È più forte del suo macigno”

-ALBERT CAMUS, Il mito di Sisifo-

 

“Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza1”.

Sisifo è l’eroe assurdo: è condannato dagli dei a spingere un masso sulla cima di un monte che, ogniqualvolta raggiunge la vetta, precipita nuovamente verso il fondo. Il suo è “l’indicibile supplizio, in cui tutto l’essere si adopra per nulla condurre al termine […] [Questo mito è tragico] perché il suo eroe è cosciente. In che consisterebbe, infatti, la pena, se, a ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire?2”. Il mito di Sisifo sembra rivivere, oggi, in un certo “diritto penale” e, più precisamente, avendo riguardo all’ergastolo ostativo. L’imbuto dell’art. 4bis della l. 354 del 1975 è, infatti, chiaro nel ribadire che i benefici “possono essere concessi ai detenuti e internati [per i delitti indicati in tale articolo] solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58ter [della stessa legge]3”.

La collaborazione con la giustizia e l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata sono divenuti, in sostanza, l’olio utilizzati per “salvare” gli ingranaggi d’uno scricchiolante ergastolo ostativo. La questione di legittimità costituzionale di tale pena a vita è stata, infatti, “dichiarata infondata proprio sul rilievo che in caso di provato ravvedimento il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale anche per i cosiddetti reati ostativi, in relazione ai quali la collaborazione e la perdita di legami con il contesto di criminalità organizzata da cui era scaturito il reato non sono che indici legali di tale sicuro ravvedimento4”.

Il ravvedimento passerebbe, dunque, anche e, soprattutto, attraverso la collaborazione con la giustizia. Se tutto questo è vero, e lo è, allora il concetto di “collaborazione” diviene importantissimo, perché si palesa come la presunta ancora di salvataggio dell’ordinamento idonea a legittimare o meno la pena dell’ergastolo ostativo. Può, tuttavia, la collaborazione con la giustizia assurgere al rango di indice legale del ravvedimento del reo?

L’art. 4bis, invero, ha subito numerose modifiche avendo riguardo alla collaborazione: si pensi alla sentenza 357 del 1994 nella quale veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che “i benefici di ci al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata5”, oppure alla pronuncia 68 del 1995 che riteneva “doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l’identità di ratio […] anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perché i fatti e le responsabilità risultino ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile6”. La Corte Costituzionale, in sostanza, ritiene che “collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile […] finiscano per saldarsi all’interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma proprio perché privato, in simili casi, della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli. [Per tali ragioni] introdurre come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall’art. 27 della Costituzione e senza alcuna “contropartita” sul piano delle esigenze di prevenzione generale7”. La collaborazione, in estrema sintesi, per essere esigibile, deve essere utile: se la collaborazione è esigibile, in quanto utile, allora per l’ergastolano che non collabora la pena ritenuta legittima dall’ordinamento è l’ergastolo ostativo. Questo è, in parole poverissime, il nesso tra collaborazione ed ostatività ed è, quindi, facile comprendere perché la collaborazione sia divenuta, l’ultimo baluardo di una fortificazione decadente come un “certo” diritto penale.

Verrebbe da dire un “certo” diritto penale perché, a ben vedere, risulta davvero arduo comprendere come si possa parlare di “contropartite” in un settore nevralgico dell’ordinamento come quello penitenziario: è possibile “dispensare” o meno rieducazione sulla base di presunte “contropartite”? La mancanza di collaborazione, ad oggi, genera nell’ordinamento una presunzione assoluta di mancato ravvedimento del condannato: chi può dire, tuttavia, quali sono le ragioni sottostanti a tale scelta del detenuto? Sono ben noti a tutti, inoltre, gli effetti patologici di tale presunzione: i cc.dd. “falsi pentiti”, si potrebbe dire, sono “vecchi” quanto l’art. 4bis. A tal riguardo ci si potrebbe limitare alla citazione di un’opera sul tema: “si continua a parlare di “pentiti”, mentre in realtà si dovrebbero chiamare semplicemente “collaboratori di giustizia”, perché è evidente che la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore. La collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona8”.

L’ergastolano ostativo pare vivere come il summenzionato Sisifo, condannato a spingere un masso su di una montagna, dalla quale la pietra, ogniqualvolta l’eroe raggiungeva la cima, ricadeva per effetto del suo peso: l’ergastolo ostativo è “l’indicibile supplizio, in cui tutto l’essere si adopra per nulla condurre al termine9”.

Ritenere che una pena di tal genere sia costituzionalmente legittima per il solo fatto che chi la subisce non ha collaborato con la giustizia, e non ha, quindi, offerto una contropartita alla società, francamente, pare un nonsense giuridico. Le pene, tutte le pene, devono tendere alla rieducazione del condannato: barattare la rieducazione con una presunta collaborazione è come barattare con Sisifo un masso di minor peso in cambio delle sue braccia: non solo la pietra continuerà a cadere ma l’eroe non saprà più come spingerla.

Dott. Daniel Monni

 

1- CAMUS A., Il mito di Sisifo, Bompiani, 2017, pagina 117

2- Ibidem, pagine 118-119

3- Art. 4bis l. 354 del 1975

4- Cassazione Penale, sezione I, 17 gennaio 2017, n. 7428

5- Corte Costituzionale, n. 357 del 1994

6- Corte Costituzionale, n. 68 del 1995

7- Ibidem

8- MUSUMECI C. Gli uomini ombra, Gabrielli Editori, 2010

9- Cfr. nota sub 1




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