mercoledì 2 marzo 2016 - Giacomo Nigro

Italicum. Legge elettorale a rischio?

Se il giudizio della Consulta sulla legge elettorale fosse negativo, si aprirebbe una stagione di estrema debolezza del quadro politico italiano.

Il 24 febbraio il tribunale di Messina ha riconosciuto la fondatezza di sei delle tredici motivazioni addotte da un comitato che sostiene l’incostituzionalità della riforma della legge elettorale proposta in Parlamento dal Governo Renzi.

Nell’accogliere il ricorso il tribunale lo ha rinviato alla Corte costituzionale, che dovrà ora decidere prima sulla sua ammissibilità e poi, eventualmente, nel merito. Il professor Paolo Grossi, appena eletto presidente della Consulta, prevede “un tempo ragionevolmente breve per arrivare a qualcosa di definito”. Si apre così una partita delicatissima e potenzialmente assai pericolosa per il governo e, più in generale, per la stessa stabilità politica del paese.

Qualora la Corte costituzionale bocciasse il carattere maggioritario della riforma, infatti, l’Italia tornerebbe ad avere una legge elettorale puramente proporzionale, e dunque incapace di garantire la governabilità del paese. La decisione della Consulta potrebbe intervenire nel prossimo autunno, a ridosso del referendum confermativo della riforma costituzionale. Se il giudizio sulla legge elettorale fosse negativo, si aprirebbe dunque una stagione di estrema debolezza del quadro politico.

La legge elettorale italiana approvata nel 2015, denominata ufficialmente legge 6 maggio 2015, n. 52, comunemente nota come Italicum (soprannome che le diede nel 2014 l’allora segretario del PD Matteo Renzi suo principale promotore) è stata licenziata dal Senato e approvata definitivamente dalla Camera prevede:

  • un premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista in grado di raggiungere il 40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio mentre i 277 seggi restanti (esclusi 1 della Valle d’Aosta e i 12 della circoscrizione Estero) vengono ripartiti fra le altre liste che superano lo sbarramento;
  • il ballottaggio avviene tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40%, senza possibilità di apparentamento tra liste;
  • soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni;
  • suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali, da designare con un decreto legislativo che il governo è delegato a varare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • designazione di un capolista “bloccato” in ogni collegio da parte di ciascun partito, con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi;
  • possibilità per gli elettori di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze “di genere” (obbligatoriamente l’una di sesso diverso dall’altra, pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere tra le liste di candidati presentate;
  • per favorire l’alternanza di genere, l’obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa circoscrizione (regione) e di compilare le liste seguendo l’alternanza uomo-donna.

Foto: Daniel Lobo/Flickr




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