lunedì 12 ottobre 2020 - UAAR - A ragion veduta

Insegnamento religione cattolica e attività alternative: il Tar dà ragione all’Uaar

«Ci sono voluti più di sette anni: sette anni di vessazioni ai danni di bambini, ragazzi e relative famiglie che chiedevano, in quanto loro diritto, di non subire l’insegnamento della religione cattolica. Alla fine però ce l’abbiamo fatta. Il Tar ci ha dato ragione».

Il segretario dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), Roberto Grendene, commenta così la sentenza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha accolto il ricorso presentato dall’Uaar nel 2013 contro il Ministero dell’Istruzione.

Al centro del contenzioso la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 dicembre 2012, n. 96, prot. 8293 e in particolare la discrepanza temporale tra la scelta di non avvalersi della religione cattolica (da effettuarsi al momento dell’iscrizione) e la scelta delle attività alternative (da effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico).

«Tale differimento nel tempo – spiega Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell’associazione – ha come effetto inevitabili ritardi nell’avvio delle attività alternative, essendo la loro organizzazione demandata all’inizio dell’anno scolastico. Non a caso sono frequentissimi e diffusissimi gli inadempimenti all’obbligo di predisporle. Cosa che costituisce una discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono. Una discriminazione ora riconosciuta dal Tar che impone al Miur l’annullamento di quella disposizione (reiterata anche negli anni successivi al 2012) e l’obbligo conformativo per gli anni scolastici a venire».

Il Tar ha infatti stabilito che «il rinvio della seconda opzione all’incipit dell’anno scolastico contrasta con la possibilità di tempestiva organizzazione ed idonea offerta delle attività alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all’effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento». La scelta delle attività alternative, così i giudici del Tar, «deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento».

«Ora il Miur dovrà modificare la circolare delle iscrizioni per l’anno 2021/22, prevista in pubblicazione tra due mesi», prosegue Grendene. «Chiediamo che siano date precise indicazioni alle scuole in modo che fin dal primo giorno di scuola siano garantite tutte le alternative all’Irc. In particolare insegnante, aula e programma didattico per bambini di 3-11 anni, senza che siano vergognosamente messi in corridoio, smistati in altre classi o peggio ancora lasciati a subire l’insegnamento “conforme alla dottrina della Chiesa” impartito da docenti scelti dal vescovo e pagati dallo Stato».

Comunicato stampa

 

 




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