lunedì 5 marzo 2018 - Carlo Marino

Il Parlamento europeo e il granturco geneticamente modificato

Il caso si era aperto il 19 luglio 2016 quando Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. avevano presentato congiuntamente alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, un’istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 e tale istanza riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato 59122 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. Il granturco geneticamente modificato 59122 esprime le proteine CRY34Ab1 e CRY35Ab1 che conferiscono resistenza ai coleotteri appartenenti al genere Diabrotica, come le larve di diabrotica del mais, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi che contengono glufosinato.

Secondo il Parlamento europeo, 1° marzo 2018, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione Europea che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, non è conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003. Infatti, i principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), forniscono la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

Il Parlamento, quindi, ha chiesto alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione invitandola a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata. In particolare, il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a non autorizzare l'importazione di alcuna specie vegetale geneticamente modificata destinata all'alimentazione umana o animale che sia stata resa resistente a un erbicida complementare che è vietato o che sarà vietato nel prossimo futuro nell'Unione.

La questione cruciale, nel caso di specie, era l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02 – 2018/2568(RSP). Il 18 maggio 2017, poi, l'EFSA aveva espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 29 giugno 2017 ("secondo parere dell'EFSA") concludendo che non erano stati identificati nuovi rischi né modifiche dell'esposizione e neppure nuove incertezze scientifiche che cambierebbero le conclusioni delle valutazione di rischio originale sul granturco 59122.




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