venerdì 24 maggio 2019 - YouTrend

Europee 2019: tutti i segreti della legge elettorale italiana

Come si vota in Italia per l’Europarlamento, come funziona la legge elettorale e quanti eurodeputati saranno eletti?

di Marco Giannatiempo

Domenica 26 maggio i cittadini di 28 paesi dell’Unione Europea eleggeranno il nuovo Parlamento Europeo. Si tratta della nona elezione europea dal 1979, anno in cui tale organo è stato eletto per la prima volta a suffragio universale diretto dai cittadini degli Stati Membri.

Le modalità di elezione dei parlamentari spettanti a ciascun paese sono di pertinenza nazionale, sia pure nell’ambito di alcune regole comuni. L‘Italia adotta una legge elettorale piuttosto semplice nelle sue linee fondamentali: formula Hare (o del quoziente semplice), soglia di sbarramento al 4%, attribuzione dei seggi a livello nazionale (con successiva distribuzione nelle macro-circoscrizioni), voto di preferenza multiplo.

Come si vota?

Ad aprile le forze politiche hanno presentato le loro liste di candidati (che devono avere almeno 25 anni e possono presentarsi in tutte le circoscrizioni) nel rispetto dei vincoli di genere previsti dall’articolo 12: sia gli uomini che le donne non possono essere in numero superiore alla metà, e i primi due candidati in cima a ogni lista devono essere di sesso diverso. Anche gli elettori devono rispettare delle norme relative al genere dei candidati: infatti, sarà possibile esprimere fino a tre voti di preferenza, a condizione di scegliere candidati di sesso diverso qualora se ne esprima più d’una: un uomo e una donna, se le preferenze espresse sono 2, oppure due uomini e una donna (o viceversa) se sono 3.

Le liste ammesse alla competizione sono 18, delle quali 15 si presentano in tutte le 5 circoscrizioni in cui si è suddiviso il Paese (ovvero Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). La legge elettorale non permette le coalizioni, con una sola – parziale – eccezione: i partiti che rappresentano minoranze linguistiche possono collegarsi con una delle liste che hanno presentato candidati in tutte le circoscrizioni. Gli unici casi di collegamento alle elezioni del 26 maggio si avranno con la Südtiroler Volkspartei, che rappresenta la minoranza tedesca e ladina in Alto Adige ed è collegata a Forza Italia, e con la valdostana Autonomie per l’Europa che sarà invece collegata al Partito Democratico.

Tutte le liste delle Europee 2019 in Italia

Com’è facile immaginare, per ogni lista sono eletti i candidati in numero pari ai seggi ad essa attribuiti in ciascuna circoscrizione, e l’ordine degli eletti è determinato dal numero di preferenze. A differenza di quanto previsto dalla legge per il Parlamento nazionale (il Rosatellum), in occasione delle Europee il candidato eletto in più circoscrizioni può scegliere quella in cui risultare formalmente eletto.

Nella circoscrizione Nord-Est e in quella di Nord-Overst i candidati rispettivamente della SVP e di Autonomie per l’Europa saranno disposti in un’unica graduatoria con i candidati di Forza Italia e del PD: al candidato più votato di ciascuna lista autonomista sarà garantita in ogni caso l’elezione – a prescindere dalla sua posizione effettiva nella suddetta graduatoria – a condizione che abbia ottenuto almeno 50 mila preferenze. Verosimilmente, tale meccanismo riguarderà solo la SVP (nel 2014 il suo candidato di punta fu eletto con oltre 90.000 preferenze).

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni, nonché i cittadini di altri paesi dell’Unione residenti in Italia che abbiano fatto regolare richiesta al sindaco del comune di residenza. Gli italiani all’estero possono votare sia per i candidati del paese in cui risiedono (o in cui si trovano temporaneamente per motivi di studio o di lavoro), sia per i candidati italiani, recandosi al consolato o nelle altre sedi preposte.

Quanti eurodeputati eleggeremo?

Il nuovo Parlamento Europeo sarà composto da 751 deputati. In vista della Brexit, una decisione del Consiglio Europeo dello scorso giugno aveva stabilito la redistribuzione di 27 dei 73 seggi riservati al Regno Unito, che comportava un aumento del numero di deputati per alcuni dei paesi dell’Unione ma una riduzione a 705 del numero complessivo degli eurodeputati. Lo stesso provvedimento avvertiva che, in caso di mancata Brexit entro l’inizio della nuova legislatura (2 luglio 2019), il numero di seggi sarebbe rimasto lo stesso del quinquennio 2014-2019, per poi assestarsi a 705 solo una volta che il Regno Unito abbia completato l’uscita dall’UE.

L’Italia, che dalla redistribuzione post-Brexit avrebbe guadagnato 3 seggi, potrà pertanto mandare a Bruxelles e Strasburgo soltanto 73 eurodeputati, almeno per ora. Tuttavia, il DPR di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, emanato prima che la Brexit fosse rinviata, dispone la distribuzione di 76 seggi nelle cinque circoscrizioni del nostro Paese, con l’aumento di un seggio per le circoscrizioni Nord-Est, Centro e Sud.

I seggi nelle varie circoscrizioni: prima e dopo la Brexit

Il 26 maggio, dunque, l’Italia eleggerà regolarmente i 76 eurodeputati che le spettano in seguito alla redistribuzione sancita dal Consiglio Europeo. Tuttavia, per tre di essi l’elezione sarà sospesa: il loro ingresso nell’Europarlamento potrà avvenire soltanto dopo l’effettiva uscita del Regno Unito dall’Unione. In assenza di disposizione normative, i criteri attraverso i quali si individuano quali eletti dovranno attendere prima di varcare la soglia dell’emiciclo di Strasburgo sono stati stabiliti dall’Ufficio Elettorale Nazionale della Corte di Cassazione.

L’attribuzione dei seggi alle liste

Gli eurodeputati italiani verranno eletti attraverso un sistema proporzionale con formula Hare. L’attribuzione complessiva dei seggi avviene nell’ambito di un collegio unico nazionale. Questo primo meccanismo è di facile comprensione: per ciascuna lista si conteggiano i voti ottenuti in tutto il Paese (Forza Italia e SVP vengono conteggiati come un’unica lista, pertanto i loro voti vanno sommati), poi si escludono dall’assegnazione dei seggi le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento (4% dei voti validi). I voti ottenuti dall’insieme delle liste che hanno superato la soglia vengono divisi per il numero di seggi da assegnare, 76, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale: quest’ultimo indica semplicemente il numero di voti necessari a ciascuna lista per vincere un seggio (senza tener conto dei decimali). I voti di ciascuna lista vanno dunque divisi per questo quoziente, e i risultati costituiscono i seggi spettanti a ogni forza politica. Realisticamente, la somma dei seggi così attribuiti a tutte le liste sarà minore di 76: i seggi mancanti saranno perciò assegnati alle liste per le quali le precedenti divisioni hanno dato i maggiori resti.

Dal collegio unico nazionale alle circoscrizioni

Il calcolo appena descritto stabilisce quanti seggi spettano complessivamente a ciascuna lista. Il passaggio successivo è la ripartizione di tali seggi nelle cinque circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in ognuna di esse.

A differenza del precedente, questo meccanismo è piuttosto complesso e preferiamo non inoltrarci nei dettagli. Al lettore più curioso, tuttavia, non basterà limitarsi ad una lettura attenta dell’articolo 21 della legge. Il testo evidenzia, infatti, una contraddizione: stabilisce il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (in maniera dinamica, ovvero in base al numero di residenti come stabilito dal censimento ISTAT più recente), ma al contempo prevede un algoritmo di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni che non impedisce lo “slittamento” di uno o più seggi da una circoscrizione all’altra.

Fino al 2009, a causa del minor numero di voti espressi nel Mezzogiorno dovuto a un’affluenza più bassarispetto al resto del Paese, le circoscrizioni Sud e Isole si vedevano sottrarre sistematicamente alcuni seggi in favore delle circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est. Ma, nel 2009, il primo dei non eletti al Sud per Forza Italia, Giuseppe Gargani, fece ricorso e lo vinse: il Consiglio di Stato rilevò che lo slittamento dei seggi tra le circoscrizioni contrastava con il principio di rappresentatività territoriale che, in base alla legge elettorale, è rilevante tanto quanto il principio di rappresentatività politica. Il giudice amministrativo dispose quindi la compensazione dei seggi tra le circoscrizioni mediante l’applicazione delle norme previste dalla legge elettorale della Camera dei Deputati (all’epoca era in vigore il Porcellum), al fine di parificarne il numero con le disposizioni della legge.

Nel 2014 il Viminale chiese al Consiglio di Stato se la normativa di attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni della Camera fosse applicabile anche alla legge elettorale per il Parlamento Europeo, ricevendo parere favorevole. In quelle elezioni quindi non si verificò alcuno slittamento. Anche nel 2019 si applicherà lo stesso meccanismo (il Rosatellum non ha modificato – se non marginalmente – il metodo di compensazione dei seggi), ma l’aspetto politicamente rilevante della vicenda sta nel fatto che il Parlamento ha lasciato trascorrere cinque anni senza modificare il comma della legge elettorale (ormai non più applicabile) al fine di contemperare le esigenze di rappresentatività politica e territoriale. L’intervento normativo avrebbe richiesto un mero “copia e incolla” del Rosatellum (nel solo comma riguardante l’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni) e sarebbe stato sufficiente a garantire una maggiore chiarezza sia agli elettori che ai candidati.




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