giovedì 3 gennaio 2019 - Phastidio

Decreto Sicurezza | Abolizione della protezione umanitaria: i finti rimedi della propaganda

Nei giorni in cui l’attenzione dell’opinione pubblica era focalizzata sull’approvazione della legge di Bilancio, è passata quasi sotto silenzio la circolare del Ministero dell’Interno riguardante il decreto in tema di sicurezza e immigrazione (d.l. n. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018). 

di Vitalba Azzollini

Va rammentato che quest’ultimo è stato oggetto di critiche sin dalla sua emanazione, sia per i profili di incostituzionalità che presenta, sia per gli impatti che è destinato a produrre. E forse non a caso la circolare, anziché assolvere alla funzione tipica di questo genere di atti – cioè sciogliere i dubbi sulla legge, fornire criteri di interpretazione delle disposizioni dubbie, dirimere i nodi di illegittimità rilevati – pare piuttosto finalizzata a contrastare le critiche al decreto e, al contempo, rafforzare lo storytelling del ministro sull’argomento. Essa, infatti, magnifica le politiche salviniane sull’immigrazione, celebrandone il culmine raggiunto col decreto suddetto: in questo senso, l’atto del ministro è un capolavoro di mistificazione.

Innanzitutto, il titolare del dicastero dell’Interno si imputa il merito della “decisa contrazione degli arrivi irregolari sulle coste italiane (oltre l’80% in meno rispetto all’anno scorso)”, grazie specialmente “a un più incisivo controllo della frontiera marittima”: il ministro finge forse di ignorare che detta contrazione aveva già cominciato a verificarsi quale esito delle (discutibili) politiche di Minniti, che egli stesso aveva lodato proprio per tali effetti.

La circolare indica quale fondamento del nuovo disegno del “sistema asilo” l’affermazione della Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018) secondo cui serve evitare un “diritto di permanenza indistinto”, mediante “un metodo di valutazione e vaglio maggiormente celere” delle istanze di accoglienza. In quest’ottica l’atto ministeriale spiega l’abolizione della “protezione umanitaria” – definita come “misura residuale del sistema nazionale di protezione”, nonché “figura dai contorni indistinti, oggetto di applicazione disarmonica sul territorio”- in quanto causa di

 

“proliferazione di istanze già in origine visibilmente non meritevoli di accoglimento, con intasamento dell’ordinaria attività delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle stesse e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione, con conseguenti oneri sul sistema di accoglienza”.

Il passaggio riportato solo apparentemente blinda la scelta di cancellare la suddetta protezione: in realtà è solo una matassa aggrovigliata di motivazioni pretestuose. In primo luogo, la protezione umanitaria non era una “misura residuale”, ma costituiva attuazione di una norma costituzionale (art. 10, c. 3); inoltre, rilevarne la “applicazione disarmonica sul territorio” non basta a giustificarne l’eliminazione, quando invece se ne sarebbero potuti definire criteri omogenei di attuazione; ma soprattutto le inefficienze nella gestione delle richieste di accoglienza e gli oneri conseguenti non sono dipese dallo strumento giuridico della “protezione” – come suggerito dalla circolare – ma dalla incapacità dello Stato, anzi del ministro dell’Interno che ne ha la competenza, di gestirla adeguatamente. Non serve aggiungere altro per chiarire il punto.

La mistificazione operata dalla circolare va anche oltre. Essa, infatti, sempre per giustificare l’abolizione della protezione in discorso, evidenzia che “su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle Commissioni territoriali negli ultimi tre anni, poco più̀ di 3.200 sono state le conversioni in permesso di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari”, e ne trae la conclusione che tale protezione non ha costituito “un adeguato strumento di integrazione”. 

La confusione fra cause ed effetti insita in tale affermazione sottende un enorme inganno. Infatti, la protezione umanitaria non era “strumento di integrazione”, come dice la circolare, ma titolo in base al quale uno straniero – in considerazione dei rischi che avrebbe corso in caso di rimpatrio nel proprio Paese – aveva diritto a un periodo di soggiorno regolare in Italia: e a tale soggiorno era associato un percorso finalizzato alla formazione e all’inserimento socio-lavorativo.

Dunque, lo “strumento di integrazione” era il percorso successivo al riconoscimento della protezione umanitaria, non la protezione stessa: tale percorso in alcuni casi ha avuto esiti virtuosi, ma in molti altri non è stato attivato o lo è stato in maniera insufficiente. In altri termini, non è la protezione umanitaria che non ha funzionato – come dice la circolare – ma i successivi adempimenti che fanno capo allo Stato: anzi, pure in questo caso, al ministro dell’Interno.

E ancora non basta. L’atto prosegue, infatti, affermando che, in tutti i casi nei quali il permesso per protezione umanitaria non è stato convertito in altro tipo di permesso, sono rimasti sul territorio nazionale soggetti divenuti di conseguenza irregolari, “in condizioni di assoluta fragilità e povertà, spesso foriere di attrazione in circuiti criminali”.

Anche questo passaggio rivela intenti manipolatori. Se, come detto, lo Stato non è riuscito ad attivare percorsi virtuosi di integrazione per gli aventi diritto e poi, scaduti i termini dei relativi permessi, non è stato capace di rimpatriare gli stranieri esclusi dalle strutture di accoglienza e privi di mezzi di sostentamento, con ciò che ne consegue, la “colpa” non è dell’istituto della protezione umanitaria ma di chi non ha saputo gestire il tutto: di nuovo il ministro dell’Interno.

Vi sarebbero ancora altri profili utili a dimostrare certe mistificazioni della circolare, ma se ne citeranno solo alcuni. Ad esempio, si vanta come misura di semplificazione l’adozione di una lista di Paesi di origine “sicuri”, che escluderà automaticamente dalla protezione internazionale chi provenga da essi: ma tale lista, ampliabile a dismisura da un governo pregiudizialmente ostile all’immigrazione, addosserà al richiedente l’onere di provare che il proprio Paese, seppur inserito nella lista, non è sicuro affatto.

Inoltre, si accenna al “meccanismo di esame immediato” della domanda di protezione internazionale “nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità nell’ordinamento”: ma, nonostante questo sia uno dei profili di eventuale illegittimità del decreto in quanto contrastante col principio costituzionale di non colpevolezza, non si spiega come tale contrasto possa essere superato. E, ancora, si ribadisce che, pur avendo il decreto disposto che i richiedenti asilo non vengano più ammessi nelle strutture di accoglienza previste in precedenza, quelli già inseriti possano restarvi “fino alla scadenza del progetto”: ma non si chiarisce quale sia la sorte di quelli che, dichiarati idonei all’accoglienza prima del decreto, non erano ancora stati inseriti, poiché in attesa che si liberasse un posto.

Infine, le rassicurazioni contenute nella circolare – tese a “dissipare l’immotivata diffusione di preoccupazioni circa gli effetti che la nuova normativa produrrebbe” in termini di “marginalità sociale” – omettono di considerare che il principale impatto del decreto sicurezza sarà quello di aumentare il numero degli irregolari e che, in mancanza di un pari numero di rimpatri, peggiorerà anche la situazione di potenziale insicurezza a ciò connessa. Quelle rassicurazioni suonano, quindi, come una beffa: o forse sono solo espressione di una strategia ben precisa, affinché resti ben viva la percezione di un’immigrazione contro cui fare campagna elettorale.

___________________________________

Il cosiddetto decreto sicurezza aveva per obiettivo principale il deflazionamento delle presenze straniere sul territorio nazionale. Con l’azione sugli sbarchi, senza andare per il sottile sugli aspetti umanitari, si è inaridito il canale di entrata, proseguendo quanto intrapreso dal Viminale sotto Minniti. Con questo decreto si cerca ora di aumentare il costo opportunità di permanenza sul territorio da parte di chi ha superato il primo ostacolo, condannandoli a condizioni di “randagismo” umano, più che alla irregolarità. Ma, come dice Vitalba, se non aumenteranno i deflussi (cioè i rimpatri), avremo condizioni di marginalità, degrado ed insicurezza senza precedenti. Che, sempre come suggerisce Vitalba, potrebbero essere usate per mantenere alta tensione e pressione a fini elettorali. A pensar male si fa peccato, eccetera eccetera. La situazione andava in qualche modo posta sotto controllo, sul piano numerico, ma queste misure rischiano di produrre effetti profondamente disfunzionali, già nel breve termine. (MS)




Lasciare un commento