Corte costituzionale: illegittimo attribuire ’automaticamente’ il cognome del padre ai figli
Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. A stabilirlo è una sentenza della Corte costituzionale.

Le norme censurate violano gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, quest’ultimo è in relazione con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In pratica la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che non consente ai genitori, quando sono di comune accordo, di attribuire al figlio/a il cognome della madre e quelle che in mancanza di un accordo impone il cognome del padre anziché quello di entrambi i genitori.
Quindi è giuridicamente non valida ogni norma che preveda l’attribuzione automatica del cognome del padre. La sentenza riguarda i figli nati nel e fuori dal matrimonio, nonché quelli adottivi.
Per la Corte i genitori devono poter condividere il cognome del figlio/a. In linea di principio esso/a dovrà assumere il cognome di entrambi. Ovviamente nell’ordine che essi avranno concordato. In alternativa e di comune accordo i genitori possono attribuire il cognome di uno dei due.
In caso di controversia sarà il giudice, in conformità all’ordinamento giuridico, a stabilire l’ordine da attribuire al cognome del figlio/a.
Ora, in attesa del deposito della sentenza, spetterà al legislatore regolare con apposita normativa la decisione presa dalla Corte costituzionale.
Fonte cortecostituzionale.it
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