mercoledì 20 dicembre 2017 - Phastidio

Conflitto d’interessi, la normativa per i politici resta esile

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

che il conflitto di interessi ci sia ciascun lo dice, ma cosa sia nessun lo sa. O, meglio, le norme vigenti sono rimaste, sul punto, volutamente generiche ed omissive. In realtà, l’insieme delle regole anticorruzione sul tema è abbastanza chiaro.

Ad esempio, l’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 prova a fornire una definizione abbastanza chiara del conflitto di interesse e delle sue conseguenze, cioè l’obbligo di astenersi:

«Dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici»

L’Anac ha spiegato ancora meglio e ripetutamente la portata del conflitto di interessi. Ad esempio, nella deliberazione AG11/2015/AC si legge che le situazioni di conflitto si verificano quando il soggetto “è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali”. Per cui, il connesso obbligo di astensione trova il suo fondamento “nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale”.

Ancora, l’Anac ha molte volte chiarito che il conflitto di interessi non si determina quando sono già state realizzate azioni che lo rendano attuale: atti o decisioni nelle quali l’interesse privato abbia già condizionato e magari impropriamente orientato la decisione verso risultati non pertinenti con l’interesse generale. In questi casi, infatti, si va oltre la disciplina di prevenzione della corruzione e si rischia di rientrare direttamente nella commissione di fatti corruttivi.

Il conflitto di interessi è, invece, anche solo potenziale, legato ad una condizione soggettiva della persona. Ancora l’Anac spiega:

«Il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”»

Come dice, Titolare? Ma, stando così le cose, non vi è dubbio che anche solo contatti tra ministri o politici coinvolti in interessi personali o di parenti con qualsiasi istituzione che possa avere incidenza sugli interessi privati sono da considerare inammissibili? Non proprio. Perché i chiari riferimenti visti sopra riguardano principalmente, se non esclusivamente, i dipendenti pubblici.

L’apparato delle regole anticorruzione ed anti conflitto di interessi derivante dalla legge 190/2012 è, infatti, specificamente riferito ai dipendenti pubblici ma non agli organi di governo, se non con l’eccezione del decreto legislativo 39/2013, che tratta delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi.

Per gli organi di governo, la disciplina anti conflitto di interessi è, invece, molto più scarna e meno precisa ed è contenuta nella “legge Frattini” (legge 215/2004). Secondo questa norma, l’astensione non avvolge l’intera attività di un soggetto politico, ma è solo limitata alla partecipazione formale all’adozione di provvedimenti. Infatti, l’articolo 3 della legge 215/2004 prevede che

«Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico»

Non c’è la caratteristica di potenzialità che emerge dalla normativa anticorruzione rivolta ai privati.

Dunque, caro Titolare, per quanto la logica stessa, senza bisogno di legge alcuna, suggerisca che chi si trova in conflitto di interessi non debba appunto interessarsi delle questioni in potenziale conflitto con nessuna autorità, astenendosi da qualsiasi azione, la flebile normativa vigente consente letture piuttosto comode, se non di comodo, dell’obbligo di astensione.

È anche vero che l’articolo 1 della legge 215/2004 nell’affermare che

«I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d’interessi”

dovrebbe lasciar comprendere che la cura esclusiva degli interessi pubblici, se è esclusiva, esclude che possano mischiarsi a qualsiasi interesse privato.

 

Ma, queste, come Ella ha già rilevato, sono sottigliezze.

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Come spesso accade, in assenza di un idem sentire che produca stigma e riprovazione sociale verso chi compie determinati atti, come quelli in conflitto d’interesse, la normativa (quando esiste) tende ad essere un guscio vuoto e formalistico o, in alternativa, una formulazione che possa essere interpretata per gli amici ed applicata in modo esemplare ai nemici. Le norme italiane anti conflitto d’interessi sono esattamente questo. Né è di parziale sollievo vedere che in paesi di ben altra e radicata tradizione liberale queste ipocrisie stanno avanzando a grandi passi, sotto i colpi del tribalismo. (M.S.)




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