venerdì 19 maggio 2017 - Orizzontenergia.it

Certificati bianchi: I nuovi ambiziosi obiettivi e le principali novità

Il MiSE con il D.M. pubblicato l'11 Gennaio 2017, ha decretato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico mediante il meccanismo dei Certificati Bianchi relativi al periodo 2017/2020, in omogeneità agli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica. Enrico Biele, Energy Policy Officer - FIRE, nel corso dell'intervista ci riassume quali sono le principali novità e le conseguenze apportate dai nuovi obiettivi nazionali. L'Ing. Biele sarà ospite del prossimo convegno Retail&Food Energy, organizzato da IKN, che si terrà a Milano il 18 Maggio 2017. 

È stato recentemente pubblicato il D.M. 11 gennaio 2017 di definizione dei nuovi obiettivi di risparmio e aggiornamento delle regole del meccanismo dei certificati bianchi. In che contesto va ad inserirsi?

I certificati bianchi, introdotti nel 2001 ed effettivamente attivati nel 2005, rappresentano ad oggi il principale schema di supporto all’efficienza energetica negli usi finali, oltre ad essere il meccanismo di incentivazione più longevo introdotto nel nostro Paese. Il meccanismo sta entrando nella sua quarta fase, a valle delle nuove linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2017 (D.M. 11 gennaio 2017). Venendo ai risultati, ad oggi sono stati emessi circa 46 milioni di TEE e certificati risparmi cumulati per circa 24 milioni di tep. Osservando la figura sottostante, che riporta l’andamento nel tempo degli obiettivi, riusciamo ad distinguere le prime tre fasi dello schema, sulle quali sono stati tarati i nuovi obiettivi 2017-2020:

  • Una prima fase compresa tra il 2005 e il 2007, scandita dal successo di interventi di facile attuazione e contabilizzazione, come le lampade fluorescenti compatte e i rompigetto aerati, e dal conseguente eccesso di offerta sul mercato; 
  • Una seconda fase compresa nel periodo 2008-2011, dove si è osservata una progressiva difficoltà nel raggiungere gli obiettivi: sia per il venire meno degli interventi della prima fase che per la crescita non sufficiente dei progetti complessi;
  • Una terza fase compresa negli anni 2012-2016; a fine 2011 è stato introdotto il coefficiente moltiplicativo tau, che conteneva (fino all’introduzione del nuovo decreto) anche i risparmi oltre la vita utile degli interventi realizzati – cioè il periodo per il quale vengono riconosciuti i certificati bianchi –. Il coefficiente tau ha reso necessario introdurre due tipi di obiettivi: il primo, espresso in tep, riferito ai risparmi annuali da conseguire nel percorso di avvicinamento al 2020, il secondo, espresso in TEE, impiegato per definire i target per i distributori.

I nuovi obiettivi, come evidente e sulla scorta dell’analisi della situazione pregressa, sono in termini complessivi di risparmio più ambiziosi delle prime due fasi e in buona parte anche della terza (con l’eccezione del primo periodo dei nuovi obblighi). Sono invece molto inferiori in termini di titoli, ma ciò principalmente per il fatto di aver espunto il coefficiente tau dal meccanismo. 

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 Fonte: elaborazioni FIRE su dati MiSE, GSE e GME

Quali sono le principali novità operative introdotte dal D.M. 11 gennaio 2017?

Tra i principali cambiamenti, oltre alla definizione dei nuovi obiettivi, si rilevano:

  • la ridefinizione dell’elenco dei progetti ammissibili, ove è stata prodotta una tabella in cui sono indicati gli interventi previsti, la relativa vita utile e il tipo di risparmio (elettrico o non elettrico). Qualora si intendessero presentare misure non incluse nella tabella, queste saranno oggetto di istruttoria da parte del GSE con successiva valutazione ed approvazione ministeriale tramite decreto interdirettoriale;
  • l’adozione di un contratto tipo definito dal GSE, che dovrebbe tutelare meglio le parti (compresa la parte Pubblica, che gestisce i flussi provenienti dalle bollette);
  • la revisione delle modalità di riconoscimento dei titoli, allineando vita tecnica e vita utile (e cancellando quindi il tau);
  • l’introduzione di due nuovi di progetti in sostituzione dei precedenti: quelli a consuntivo (PC) e quelli standard (PS); sui PC non si rilevano moltissimi cambiamenti; i PS sono invece completamente nuovi e rappresentano una sintesi fra i vecchi progetti standard e il metodo a consuntivo. Potranno essere presentati quando non vi sia convenienza economica all’installazione di misuratori su tutti gli interventi, con l’applicazione delle misure ad un campione rappresentativo da sottoporre a misurazione mediante un algoritmo di calcolo dei risparmi energetici;
  • le fonti energetiche rinnovabili vengono limitate all’effetto di miglioramento dell’efficienza energetica, e si ribadisce che i progetti di efficientamento effettuati per rispettare vincoli normativi possono essere ammessi solo nel caso in cui siano addizionali rispetto ai requisiti prescritti.

Segnalo che alle novità dello schema sarà dedicata la nostra prossima Conferenza nazionale del 30 maggio a Milano ( www.certificati-bianchi.com ).

Per i soggetti con energy manager cambierà qualcosa ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi?

Sì, una ulteriore novità riguarda proprio i soggetti che accedono volontariamente al meccanismo: sono stati inseriti, al posto dei soggetti che per obbligo o scelta nominano un energy manager, i soggetti che decidono di nominare un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339. La parola “nominare”, da intendersi in questo contesto come “dotarsi di”, lascia aperte interessanti prospettive per gli EGE certificati, proseguendo il percorso già avviato con il D.Lgs. 102/14 (obblighi di ESCO ed EGE certificati). Un EGE avrà la possibilità di supportare un’organizzazione nella richiesta di TEE, fermo restando che il soggetto che si dota dell’EGE dovrà garantire la presenza di quest’ultimo per tutta la vita utile dell’intervento o progetto. Restano da chiarire due aspetti importanti: se l’EGE potrà cambiare o meno nel corso del tempo, garantendo la continuità della presenza di una figura certificata, e il tipo di rapporto di collaborazione tra nominante ed EGE che verrà accettato ai fini della richiesta di titoli (e.g. dipendente o anche consulente, partita IVA, contratto a progetto etc.). Sono entrambi aspetti fondamentali che andranno esplicitati al meglio, dato che un EGE opera normalmente come consulente esterno e difficilmente, almeno ad oggi, assume incarichi per periodi continuativi fino a 10 anni con uno stesso cliente. Per rendere operativa la nuova previsione, massimizzare la partecipazione degli EGE e proporre una visione omogenea sul tema, la FIRE ha inviato una proposta di faq esplicativa al Ministero dello Sviluppo Economico. Va osservato che nell’allegato I, al punto 4, è previsto che qualora un soggetto sia dotato di obbligo di nomina deve effettuarla secondo i canoni previsti dalla Circolare MISE 18 dicembre 2014, altrimenti (oltre a violare un obbligo di Legge, la 10/91), non può richiedere titoli. Per i soggetti obbligati alla nomina dell’energy manager dunque non cambia molto rispetto alla situazione precedente (post luglio 2016). Per le piccole realtà sotto la soglia d’obbligo invece sì. Non viene richiesta la nomina dell’energy manager e la presenza di un EGE, bensì la sola presenza di quest’ultimo.

 

 

Quali settori saranno interessati dal nuovo decreto, anche in vista della nuova Strategia energetica nazionale? Il settore dell’edilizia continuerà a beneficiare dei certificati bianchi?

Il settore industriale è e sarà il settore su cui si concentreranno i maggiori sforzi in termini di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi. Il documento “Strategia energetica nazionale 2017”, presentato al Parlamento dal Ministero dello sviluppo economico (di concerto col Ministero dell’Ambiente) lo scorso 10 maggio, punta a far evolvere ulteriormente il meccanismo nell’industria; proprio l’industria, tra l’altro, risulta l’unico settore tra i quattro elencati (gli altri sono residenziale, trasporto e terziario) presidiato con strumenti sia efficaci che efficienti.

Per altri settori fondamentali, come quello dell’edilizia, il Governo e il Parlamento puntano su altri strumenti, quali il conto termico e le detrazioni fiscali dal lato incentivi e la riqualificazione NZEB o i requisiti minimi in termini di prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni dal lato degli obblighi. Sul tema dell’edilizia, come anche comunicato recentemente in Audizione presso la X Commissione Industria del Senato sul “Pacchetto Energia Pulita per tutti gli europei”, la FIRE concorda con l’opportunità di introdurre una strategia a lungo termine per la riqualificazione degli edifici, che non si limiti a definire obiettivi in termini di edifici da ristrutturare, ma favorisca l’industrializzazione delle attività edili, ad oggi troppo artigianali per consentire una riqualificazione economica e rapida del parco immobiliare.

 

 

Il ruolo della certificazione ISO 50001, che mira a migliorare e mantenere ad alte prestazioni un sistema di gestione dell’energia (SGE), può essere rafforzato all’interno dello schema dei certificati bianchi?

Un SGE, meglio ancora se connesso alla norma ISO 50001, è uno strumento fondamentale per supportare le organizzazioni a collegare core business e sostenibilità. Sebbene il potenziale non sia stato ancora sfruttato appieno, la diffusione della conoscenza e applicazione di tali sistemi ha cominciato a prendere piede nel nostro Paese. A giugno 2016 le organizzazioni certificate ISO 50001 erano circa 350 (per circa 750 siti), segno che (confrontando e normalizzando tali dati rispetto ad altre nazioni) l’attenzione al tema è sentita.

Le organizzazioni con SGE certificato ISO 50001 hanno anche una serie di vantaggi rispetto a quelle non certificate: possono accedere direttamente al meccanismo dei certificati bianchi, e se energivore o grandi imprese sono esentate dall’obbligo di diagnosi energetica (si considera come diagnosi da trasmettere ad ENEA quella condotta all’interno del SGE). 

L’adesione al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle organizzazioni certificate ISO 50001, sebbene prevista già dal 2013 e confermata nel nuovo decreto, non ha invece ancora preso piede. Dai dati pubblicati dal GSE nei rapporti annuali sull’andamento del meccanismo, si evince un numero bassissimo di soggetti ISO 50001 che hanno partecipato direttamente allo schema. È pur vero che un sito certificato può accedere al meccanismo anche in altri modi (es. ricorso ad una ESCO certificata o ad un distributore, nomina di un EGE), ma i numeri sono talmente bassi da richiedere al legislatore uno sforzo in più nella promozione e integrazione della ISO 50001 nella strategia complessiva

 

Orizzontenergia




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