INSIPIENZA & Vacuità >
Da una fonte autorizzata (GIUDICE) viene chiarito che il quesito referendario proposto, pur nella sua estensione e complessità, “non lede” il diritto di voto del cittadino.
Forse perché un tratto qualificante del “diritto di voto” è anche l’assoluta libertà di decisione concessa dall’assenza di un quorum minimo di validità. Ossia il “DIRITTO” di poter lasciare siffatta onerosa “incombenza” (decidere e andare a votare) perfino al solo 10% del corpo elettorale.
Non solo.
SI AFFERMA inoltre che, per concretizzare tale “diritto” di voto, il cittadino non avrà alcun problema a “sintetizzare” (con un Si o un No) la sua “valutazione complessiva” delle molteplici e diversificate parti che compongono tale riforma. Tenuto altresì conto del fatto che una qualsiasi “parcellizzazione” dei quesiti elencati farebbe mancare (e snaturare) la valenza “oppositiva” di un referendum sulla Costituzione.
A mo’ d’esempio pratico.
La modifica del sistema bicamerale è un tema del tutto distinto e avulso dalle modalità di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
Stando a detta tesi, nel caso di valutazione non omogenea, il cittadino dovrebbe “graduare” l’importanza che annette a ciascuna delle due proposte e dare quindi parere favorevole o contrario all’intera riforma. (Nota: come se si trattasse del televoto relativo alla finale di un festival canoro o di un concorso di bellezza).
Un dato è certo.
APPROCCIARE una questione di così grande portata e rilevanza politica solo con la logica e i canoni procedurali di una normale controversia da tribunale rischia di debordare nell’insipienza e nella vacuità.
Sempre che non siano utile veicolo di Riflessi e Riflessioni atte a orientare …
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