Accademico dei Pugni Accademico dei Pugni (---.---.---.189) 13 novembre 2016 11:03

Scrive l’autrice: "Il bicameralismo paritario è uno degli elementi imprescindibili di un sistema a regime democratico".

Affermazione non corretta, perché in quasi tutti i sistemi parlamentari democratici non vi è un bicameralismo paritario (Spagna, Belgio, Germania, Austria, ecc.).

Scrive l’autrice: il "Rapporto Stato-Regioni: non cambierà nulla relativamente alle competenze".
Anche in questo caso si tratta di un’affermazione non corretta, perché la riforma modifica anche il titolo V della Costituzione, introducendo una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni su materie molto importanti che toccano direttamente i cittadini (sicurezza del lavoro, sanità, ecc.)

Inoltre, l’autrice afferma che la riforma attribuisce "maggiori poteri al premier". Falso! Il testo della riforma non modifica di una virgola i poteri del Presidente del Consiglio. Anche in questo caso l’autrice dimostra di non aver letto il testo della legge di revisione costituzionale! 

Ciò è confermato da quanto scrive a proposito degli istituti di democrazia diretta, perché l’autrice non cita correttamente gli articoli della legge di revisione costituzionale (Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2016). 

Questi sono gli articoli della legge di revisione costituzionale approvati da entrambe le Camere in seconda deliberazione.

Art. 15. 
(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione). 

1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 11. 
(Iniziativa legislativa). 

1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».


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