lunedì 2 gennaio 2017 - Phastidio

Voucher, un accessorio dagli usi impropri

Egregio Titolare,

sono i cosiddetti “voucher” la causa di ogni male della crisi del lavoro in Italia? La domanda, ovviamente, è mal posta e risulta retorica. Una valutazione obiettiva delle dinamiche del lavoro e dell’economia porta inevitabilmente a concludere che non sono le leggi sul lavoro a creare lavoro o disoccupazione, bensì appunto l’andamento dell’economia.

di Luigi Oliveri

In presenza di una crisi economica perdurante dal 2008, il mercato del lavoro non può ricevere alcuna particolare spinta né positiva, né negativa dalle regole giuridiche sui contratti di lavoro. Infatti, nonostante Jobs Act ed incentivi di varia natura, nonostante la piena liberalizzazione del lavoro a tempo determinato e nonostante l’altrettanta liberalizzazione dei voucher, il numero complessivo degli occupati continua ad essere soggetto ad oscillazioni sostanzialmente frizionali, intorno ai 23 milioni. Con un tasso di occupazione (l’indicatore realmente capace di rendere lo stato di salute del mercato del lavoro) piuttosto stabile nella banda di oscillazione tra il 55 e il 58%: 57,3% secondo l’ultima rilevazione Istat), lontanissimo, comunque, dagli obiettivi dell’accordo di Lisbona.

Non è possibile, né corretto addebitare al “lavoro accessorio”, quello appunto retribuito con i voucher e privo di un contratto di lavoro, la sostanziale piattezza del mercato del lavoro. Lo strumento giuridico, di per sé, del resto, non è né buono né cattivo (a meno che non rechi la conseguenza di una spesa pubblica sproporzionata rispetto ai risultati, come nel caso degli incentivi alle imprese collegati al Jobs Act). Il problema spesso sta semplicemente nelle modalità di utilizzo degli strumenti e, dunque, nel mantenimento entro i binari di un percorso virtuoso.

Le limitazioni di valore annuo complessivo (il tetto è a 7.000 euro) all’utilizzo dei voucher tendenzialmente escludono che il lavoro accessorio possa essere la principale fonte di reddito e di impiego delle persone. Il contratto è definito come “accessorio” proprio perché i voucher dovrebbero poter costituire uno strumento perché non solo i disoccupati ma anche lavoratori possano ottenere un reddito “aggiuntivo”, in maniera flessibile e semplice. Simmetricamente, il voucher è un mezzo col quale i datori di lavoro, dalle famiglie alle imprese, acquisiscono prestazioni molto brevi, per esigenze contingenti, per le quali il carico “burocratico” di un’assunzione risulterebbe sproporzionato, al tempo stesso garantendo comunque copertura assicurativa e versamenti contributivi.

Questo, ovviamente, caro Titolare, in astratto. Lo strumento dei voucher, ovviamente, come qualsiasi altro, non può escludere che se ne faccia un utilizzo distorto. Nulla, sul piano pratico, impedisce che un datore retribuisca una prestazione lavorativa in parte con il lavoro accessorio e in parte in nero; nulla, se non un rafforzamento molto ampio dei poteri dei servizi ispettivi del lavoro che richiederebbe, però, un ampliamento smisurato di organici, invece, asfittici tali da rendere i controlli eccessivamente rari, lasciando, a chi vuole compiere abusi, ampi margini di confidenza sul fatto che non sarà mai colto in fallo da nessuno.

Di certo, tuttavia, l’incremento enorme dell’utilizzo dei voucher potrebbe sollecitare qualche precisazione ai fini del corretto impiego del lavoro accessorio. Non dovrebbe essere difficile, ad esempio, comprendere quanto sia inopportuno ammettere l’utilizzo dei voucher da parte delle aziende del commercio al minuto sotto le festività natalizie, per acquisire prestazioni di commessi o di magazzino: difficile considerare in tali periodi tali attività come “accessorie”, visto che rispondono certamente, al contrario, ad una punta di lavoro, causa che giustificherebbe l’utilizzo più opportuno del lavoro subordinato a tempo determinato (che per altro, a seguito del Jobs Act, non richiede nemmeno più una specifica giustificazione).

Allo stesso modo, non appare ammissibile il ricorso ai voucher da parte delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di svolgere continuativamente le attività di loro competenza, come da esempio magnificato (e invece da deplorare) riportato da La Repubblica nell’articolo dello scorso 28 dicembre “Dietro la scrivania comunale a controllare paghe e tributi”. Si narra esattamente del modo sbagliato di utilizzare i voucher: un comune che si avvale di un’impiegata per quattro ore al giorno per cinque giorni oppure cinque ore per quattro giorni e incaricarla delle attività ordinarie dell’ufficio tributi.

Ancora, il lavoro accessorio non deve essere visto, come troppe amministrazioni locali intendono, come misura di “politica attiva per il lavoro” sovvenzionata dal pubblico, cioè “lavoretti” assegnati dai comuni a disoccupati o persone bisognose e retribuiti coi voucher, che innescano un assistenzialismo sotto mentite spoglie, tale da allontanare i destinatari dalla ricerca di un lavoro nel mercato.

Ecco, caro Titolare, basterebbe riferirsi a qualche esperienza concreta e senza gettare l’acqua sporca col bambino, fissare mediante norme da aggiornare periodicamente non tanto quando i voucher sono ammessi, bensì chiarendo con esemplificazioni estremamente semplici, i casi nei quali non li si può utilizzare.

 

Come dice, Titolare? Senza i necessari controlli tutto questo resterà utopia?



1 réactions


  • pv21 (---.---.---.76) 2 gennaio 2017 19:03

    Minimo > Portare il valore minimo del singolo voucher a 4 ore ...


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