venerdì 26 febbraio 2016 - Elena Ferro

Unioni civili: cosa cambia dopo il voto in Senato

Perchè la norma lascia l'amaro in bocca. 

Capita che una giornata che dovrebbe essere storica ti lasci l'amaro in bocca.

E' un pò quello che è successo a me ieri, 25 febbraio 2016, data dell'approvazione in Senato del maxiemendamento al DDL Cirinnà presentato dal Governo a proposito di unioni civili.

Se ne è parlato così tanto in questi giorni ma ciò nonostante devo ammettere che qualche confusione in testa ce l'avevo. Così, al ritorno dal lavoro, mi sono messa a riflettere un po' più approfonditamente su questa faccenda. D'altra parte non è una novità che ci si occupino di diritto di famiglia (leggi anche 3 ragioni per non cantar vittoria sul divorzio breve e Nullità del matrimonio: il divorzio breve del Papa).

Insomma, ho pensato che forse qualcuno di voi era nelle mie stesse condizioni e così... è nato questo articolo. 

Il maxiemendamento di cui si parla tanto, dal titolo Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (leggi il testo a questo link), ha regolamentato due tipologie di rapporti tra persone: le unioni civili, tra partner dello stesso sesso, e le convivenze di fatto. Credo che al di là dei numeri che leggiamo sui giornali e da quello che si sta raccontando da un pò di tempo a questa parte dai media, questa legge interessa non solo una larga parte di cittadine e cittadini direttamente interessate dal provvedimento, ma l'intera collettività. Perché si tratta di diritti civili in Italia, il paese in cui le coppie, da oggi, non sono tutte uguali.

Le famigerate unioni civili

#Cos'è un'unione civile

L'unione civile è semplicemente un legame tra persone maggiorenni dello stesso sesso che la nuova Legge riconosce in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione (rinfrescati la memoria a questo link) attribuendo gli stessi diritti e doveri alle parti (notare, si parla sempre di parti, mai di coppia o men che meno di coniugi), l'obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di abitazione.

#Come si fa a istituire un'unione civile (e a scioglierla)

E' facile: basta recarsi davanti all'ufficiale di stato civile, dimostrare la convivenza, decidere la forma patrimoniale (di norma è la comunione dei beni). Si può persino scegliere quale dei due cognomi adottare, o averli entrambi.

La norma prevede poi la possibilità di sciogliere l'unione con una procedura ultra rapida, una sorta di divorzio lampo. Le future coppie unite civilmente, qualora manifestino la volontà di sciogliere l'unione, debbono farlo davanti all'ufficiale di cui sopra, e passati tre mesi sono libere come l'aria. D'altra parte per questo istituto la Legge non prevede obbligo di fedeltà. In modo da mettere bene in chiaro che non si tratta di matrimonio e nemmeno di un suo surrogato.

Ci sarebbe da obiettare che la fedeltà non riguarda solo i rapporti sessuali ma il farsi carico dell'altro, la fiducia reciproca, attiene a qualcosa di più ampio che il matrimonio com'è noto tutela. Insomma, tra due omosessuali la fedeltà non sarà né norma né tantomeno tutelata. Ma d'altra parte, nella società della precarietà del lavoro, dove le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore sono sempre meno garantite, volete mica pretendere la solidità delle relazioni affettive?

#Cosa succede se di mezzo ci sono i bambini

Niente, ed è proprio questo il problema. Ora i bambini che vivono con coppie omosessuali stabilmente sono ufficialmente invisibili.

Con il maxiemendamento salta infatti la stepchildadoption, che suona meglio di adozione del figliastro, stralciata dal testo (e se volete il dettaglio dei favorevoli e contrari, leggetevi questo articolo). Quindi niente possibilità per le coppie dello stesso sesso di adottare il figlio naturale del compagno o della compagna.

Bastava un gesto, se non volete chiamarlo di civiltà chiamatelo di carità, nei confronti di queste bambine e di questi bambini che si sentono figli a tutti gli effetti ma che figli non sono. E che vivono, in famiglie arcobaleno, le stesse difficoltà e le stesse gioie di tutte le altre bambine e bambini del mondo. Ma non hanno gli stessi diritti. Almeno per la legge.

Lo stato non dovrebbe limare le differenze invece di acuirle? Non dovrebbe creare le condizioni per l'integrazione, non per generare ulteriore emarginazione? Non si era detto giù le mani dai bambini?

#La reversibilità e tutto il resto

Sì, avete capito bene: mentre impazza la polemica sulla discussa intenzione da parte del Governo di toccare le pensioni di reversibilità, il provvedimento odierno la garantisce per le unioni civili. Anche TFR ed eredità (tocchiamo ferro) vanno al partner in caso di morte. Ci voleva tanto a concedere l'adozione, in modo che anche il bambino potesse beneficiarne?

#E se si cambia sesso?

Se uno dei partner dell'unione cambia sesso e chiede la rettificazione del proprio sesso, l'unione civile cessa per legge, non c'è nessuno spazio per una decisione congiunta di altra natura. Viceversa, se la rettificazione avviene all'interno di un matrimonio e la coppia lo desidera, si instaura de facto l'unione civile. Insomma, libero arbitrio altalenante, non trovate?

Che succede invece ai conviventi di fatto? Sì, il maxiemendamento parla anche di questo!

Lo so che siamo stati tutti piuttosto attenti alle unioni civili, ma il provvedimento introduce l'istituto delle convivenze di fatto, che riguarda tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali, ma anche qui lascia qualche nervo scoperto. Vediamo perché.

Del buono c'è. Ad esempio la norma stabilisce che in carcere e in ospedale i conviventi di fatto godono degli stessi diritti di assistenza, informazione, visita, ecc. ecc, dei coniugi legati in matrimonio. Lo so che state sorridendo, ma vi confesso che la questione dell'assistenza in ospedale è sempre stato un mio cruccio, per questo lo considero un punto molto positivo!

Ma poi, mi cade sui diritti di successione della casa in cui risiede la coppia.... :(

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza infatti, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni! Se coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest'ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Niente casa e ta daa.. nemmeno la reversibilità!

In conclusione

Da domani ci sarà la bagarre: chi urlerà al disastro, chi programmerà manifestazioni di protesta perché la legge è troppo o troppo poco, chi si porterà addosso l'ennesima delusione e chi inneggerà alla vittoria senza se e senza ma.

In tutto questo rumore, resta un fatto: le famiglie che non vogliono o non possono riconoscersi nel sacro vincolo del matrimonio, arcobaleno o no, hanno per un verso o per l'altro, meno diritti delle famiglie tradizionali.

E' stato prodotto un doppio, anzi un triplo regime di cui francamente non sentivamo il bisogno.

Le coppie in Italia, ora è certificato dalla legge, non sono tutte uguali.

Ci sono voluti trent'anni perché il nostro Parlamento si adeguasse a normative che in Europa sono vigenti da tempo, come semplice fatto di civiltà. Peccato che dopo tanto attendere ci si debba ritrovare con un diritto azzoppato.

Ma io ho detto la mia. Dite voi la vostra.



2 réactions


  • Giacomo Nigro Giacomo Nigro (---.---.---.15) 26 febbraio 2016 10:57

    Una massa di sepolcri imbiancati "governa" il Paese!

    27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.


  • Elena Ferro Elena Ferro (---.---.---.93) 4 marzo 2016 20:13

    Citazione super condivisibile... Grazie


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