giovedì 12 maggio 2011 - Aldo Maturo

Porcellum: così è se vi pare

Porcellum deriva da “porcata”, termine usato dal ministro Calderoli per definire il sistema elettorale da lui stesso creato con la legge 21.12.2005 n.270. Prima della Porcellum abbiamo avuto il Mattarellum, legge elettorale del 1993 (da Sergio Mattarella, deputato D.C.) e, per le regionali, il Tatarellum (da Giuseppe Tatarella, deputato di AN): la declinazione latina era stata inventata da Sartori sul Corriere della Sera ed è diventata poi ricorrente denominazione giornalistica per individuare le varie leggi elettorali. Quello che segue è un tentativo di analisi del sistema destinato al comune elettore e non certamente agli addetti ai lavori che hanno di certo conoscenze ben più qualificate.

LA CAMERA DEI DEPUTATI - La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati dei quali: 617 sono eletti nelle circoscrizioni italiane, 12 nella circoscrizione estera, 1 per la Valle d’Aosta. Una seduta della Camera è valida se sono presenti almeno 316 parlamentari. Possono votare per la Camera tutti i cittadini italiani che hanno 18 anni il giorno in cui si vota. Per essere eletti bisogna averne 25.

IL SENATO – Il Senato è composto da 315 senatori ed è eletto su base regionale in 20 circoscrizioni, una per ogni regione. Sei sono eletti nella circoscrizione estera. Del Senato fanno parte poi i senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica. Possono votare per il senato tutti i cittadini italiani che hanno 25 anni il giorno in cui si vota. Per essere eletti bisogna averne 40.

SISTEMA ELETTORALE – E’ il meccanismo previsto da una legge elettorale per organizzare tutto il complesso sistema delle elezioni e trasformare in seggi i voti attribuiti a un partito o a una lista al fine di consentirle il governo di un Paese o comunque di un’istituzione.

SISTEMA PROPORZIONALE – I seggi sono attribuiti ai partiti in proporzione al numero di voti ottenuti. In seno al partito, la distribuzione dei seggi ottenuti viene fatta in base al numero di voti ricevuti da ogni candidato.

SISTEMA MAGGIORITARIO – Riconosce la vittoria a un partito, a una lista o a una coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti (in maniera assoluta o relativa, in base ai sistemi previsti) in maniera da garantirle la possibilità di governare con relativa tranquillità.

SISTEMA ELETTORALE VIGENTE PORCELLUM (L.21.12.2005 N.270) – Cerca di contemperare le opposte esigenze dei sistemi sopraindicati con la formula di un sistema proporzionale con premio di maggioranza.

PARTITI – I partiti possono partecipare alle elezioni da soli o collegati tra loro in coalizione. Devono far conoscere il loro programma e depositare il loro simbolo con indicazione del leader designato a Capo del Governo.

LISTE BLOCCATE - L’elettore riceve una scheda per la Camera ed una per il Senato e può esprimere il suo voto su liste bloccate riportate sotto il simbolo del partito prescelto, senza possibilità di indicare preferenze. Di fatto i deputati e i senatori non sono scelti dagli elettori ma dalle Segreterie dei partiti e all’elettore resta solo una sorta di “ratifica” perché nel Porcellum non esistono più le preferenze individuali. I seggi saranno assegnati ai partiti secondo l’ordine di elencazione dei candidati nelle singole liste (viene eletto il primo, poi il secondo, il terzo e via via a scorrere).

SOGLIE DI SBARRAMENTO ALLA CAMERA - Con la “soglia di sbarramento” si escludono quei mini partiti che non hanno raggiunto un numero di voti minimo predeterminato. Partecipano alla ripartizione dei seggi i partiti che si sono presentati da soli se hanno ottenuto il 4% dei voti validi e le coalizioni di partiti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi e che abbiano tra le liste partecipanti una lista che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA CAMERA – I 617 seggi sono attribuiti in sede nazionale dopo aver calcolato i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni dai partiti singoli e dalle coalizioni che hanno superato le soglie di sbarramento. Si verifica poi se una coalizione o una lista singola, per il numero di voti ricevuti, ha ottenuto da sola i 340 seggi richiesti dal sistema elettorale. Se nessuno ha conseguito tale risultato, si attribuisce il “Premio di Maggioranza” assegnando alla coalizione o alla lista più votata i 340 seggi. Le altre coalizioni e gli altri partiti “singoli” si suddivideranno i rimanenti 277 seggi in proporzione dei voti ottenuti. E’ chiaro che se la coalizione o la lista vincente ha avuto, autonomamente, più di 340 seggi, si terrà tutti quelli che ha eletto e agli altri andranno non 277 seggi ma quelli che residueranno. Con questo sistema, quindi – grazie al Premio di Maggioranza - una lista o una coalizione di partiti che abbia un solo voto più delle altre porta a casa 340 parlamentari (che possono essere molti di più di quelli che gli elettori volevano attribuire a quella lista o coalizione). Una volta che a un partito sia stata fatta l’attribuzione del totale dei seggi in sede nazionale, si procederà alla suddivisione di questi seggi, sempre in maniera proporzionale ai voti ottenuti, nelle varie sedi circoscrizionali. Ogni partito quindi saprà quanti deputati ha “eletto” nella singola circoscrizione ed è chiaro che gli “eletti” saranno i nominativi indicati per primi nella lista, secondo la collocazione progressiva in lista predisposta dai partiti.

SOGLIE DI SBARRAMENTO AL SENATO – In ciascuna regione i seggi vengono ripartiti alle coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti validi e che abbiano un partito all’interno della coalizione che abbia conseguito almeno il 3% dei voti. I partiti invece che hanno partecipato alle elezioni da soli, per ottenere seggi, devono ottenere almeno l’8% dei voti di quella regione.

PREMIO DI MAGGIORANZA AL SENATO – Diversamente che alla Camera, al Senato il “Premio di maggioranza” viene attribuito su base regionale e viene assegnato alla lista o alla coalizione che ha avuto più voti, in maniera da assicurarle in ogni regione almeno il 55% dei seggi senatoriali disponibili (per un totale nazionale di 173 senatori) L’altro 45% verrà distribuito agli altri partiti o coalizioni. Il “Premio di maggioranza” non è previsto in Molise, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Circoscrizione Estera. Quindi la lista o la coalizione che ha preso più voti, porta a casa il 55% dei seggi senatoriali previsti in quella regione (a parte le regioni sopra indicate)

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AL SENATO – Il riparto dei seggi avviene fra le liste o le coalizioni che abbiano superato le soglie di sbarramento previste per il Senato (come abbiamo visto il 20% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti validi espressi). Seguono le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’otto per cento dei voti validi espressi e infine le singole liste che, pur appartenendo a coalizioni che non abbiano conseguito la percentuale del 20 per cento, abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’otto per cento dei voti validi espressi. Si passa a verificare se la lista o la coalizione più votata ha conseguito da sola il 55% dei seggi assegnati alla Regione. Se ciò non è avvenuto, le vengono assegnati tanti ulteriori seggi fino a raggiungere il 55% dei seggi della regione e i seggi residui vengono ripartiti fra le altre coalizioni o liste singole e vengono eletti i candidati compresi nelle liste secondo l’ordine di presentazione. Anche in questo caso l’attribuzione dei seggi “d’ufficio” può falsare quella che è stata la volontà degli elettori.



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