martedì 8 marzo 2011 - Aldo Maturo

Handicap e assistenza: viaggio nella nuova normativa

Disabili gravi ci si nasce o ci si diventa, per traumi o per l’età, e chi ne è portatore vive spesso in uno stato di sopravvivenza che stravolge lui stesso e chi lo assiste.

Per il 2011 i drastici tagli di bilancio non promettono nulla di buono (si parla di stanziamenti inferiori alle spese già approvate) e nel contempo si è arenata la proposta sul prepensionamento dei familiari dei disabili gravi e gravissimi che avrebbe dovuto riconoscere come lavoro usurante quello svolto da chi li assiste dopo una normale giornata lavorativa. E dal 1° marzo 2011 è operativa la Circolare Inps n. 45 - che detta nuove disposizioni sui permessi retribuiti previsti dall’art.33 della L.104/92 emanata a seguito della L.183 del 4.11.2010 entrata in vigore il 24.11.2010 – che ho esemplificato al massimo ad uso di quei lettori che purtroppo ne fossero interessati.

La nuova legge:

1) specifica tassativamente la tipologia di soggetti legittimati a fruire dei permessi;

2) esclude l’alternatività tra più beneficiari per lo stesso soggetto, fatta salva l’ipotesi dei genitori di figli disabili ma sempre nel limite dei tre giorni;

3) non richiede più i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza;

4) consente al lavoratore di scegliere – se possibile – la sede di servizio più vicina al domicilio della persona da assistere;

5) prevede che hanno diritto ai permessi il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado. Per quelli di 3° grado devono ricorrere alcune condizioni che vedremo.

PRESUPPOSTI Il soggetto disabile deve essere in possesso della certificazione di disabilità con connotazione di gravità prevista dall’art.3 comma 3 L.104/92 LE PATOLOGIE INVALIDANTI sono quelle indicate nell’art.2 comma 1 lettera D del Decreto Interministeriale 278 del 21.7.2000 cui si aggiungono le categorie di persone con sindrome di Down e/o grandi invalidi di guerra per i quali è prevista una procedura semplificata. SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI PERMESSI PER ASSISTERE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE - Coniuge - Parenti ed Affini entro il 2° grado - Parenti ed affini entro il 3° grado.

A questi ultimi la normativa si applica solo se il coniuge e/o i genitori del disabile a) hanno compiuto i 65 anni di età b) sono affetti da patologie invalidanti c) sono deceduti o mancanti. “Mancanti” significa uno stato di assenza naturale e giuridica (celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio,separazione legale, abbandono) certificato dall’A.G. o altra pubblica autorità. Per i parenti di 3° grado è prevista una procedura più elaborata e si rinvia alla circolare quivi in esame.

Ricordiamo intanto i rapporti di parentela secondo il nostro codice: I RAPPORTI DI PARENTELA - Parenti di 1° grado: genitori e figli - Parenti di 2° grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli) - Affini di 1° grado: suocero/a, nuora, genero - Affini di 2° grado: cognati - Parenti di 3° grado: Bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) - Affini di 3° grado: Zii acquisiti, nipoti acquisiti.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DIPENDENTE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE (a scelta ma alternativa nel mese e non cumulativa):

- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;

- 3 giorni interi di permesso al mese;

- 18 ore mensili da distribuire nei giorni lavorativi frazionabili per un tempo pari o superiore ad un’ora

DIPENDENTE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE E GENITORI CHE ASSISTONO FIGLI DI ETA’ SUPERIORE AI 3 ANNI CON DISABILITA’ GRAVE (a scelta ma alternativa nel mese e non cumulativa):

- 3 giorni di permesso al mese

- 18 ore mensili da distribuire nei giorni lavorativi frazionabili per un tempo pari o superiore ad un’ora GENITORI CHE ASSISTONO FIGLI DISABILI GRAVI DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI (a scelta ma alternativa nel mese e non cumulativa) - Prolungamento del congedo parentale retribuito fino al 3° anno di età del bambino, dopo aver fruito del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;

- 2 ore di permesso giornaliero

- 3 giorni di permesso al mese In questo caso i permessi, in alternativa ai genitori,possono essere richiesti anche dai parenti ed affini aventi diritto.

ULTERIORI REGOLAMENTAZIONI

1) La richiesta di fruizione va presentata al proprio Direttore all’inizio del mese indicando la modalità di fruizione (è esclusa la fruizione mista);

2) E’ possibile assistere più persone disabili e quindi fruire di permessi cumulativi;

3) Un lavoratore disabile grave può fruire di permessi per se stesso e,se ricorrono le condizioni, anche per assistere lui stesso altro familiare disabile che nello stesso giorno non abbia prestato attività lavorativa; 

4) I permessi non incidono sulle ferie, sulla 13^, sul compenso incentivante;

5) I permessi orari che non interessano l’intera giornata lavorativa danno diritto al Buono pasto;

6) E’ prevista la regolamentazione per i dipendenti part-time;

7) La persona affetta da disabilità grave non deve risultare ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili a meno che:

a) via si interruzione di ricovero per portare il disabile a effettuare visite o terapie esterne;

b) il ricovero sia a tempo pieno per un disabile in coma vigile o situazione terminale;

c) il ricovero a tempo pieno riguardi un minore cui i sanitari della struttura hanno certificato il bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare.




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